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29 Settembre 2023
L’ imposta di bollo sul contratto nel nuovo Codice Appalti
Il nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023) prevede delle novità in relazione al pagamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore deve assolvere al momento della stipula del contratto.
In particolare, l’art. 18 co. 10 e l’Allegato I.4 al Codice disciplinano le modalità di calcolo e versamento di tale onere.
In primo luogo, il valore dell’imposta è determinato sulla base di scaglioni crescenti, da un minimo di 40 euro a un massimo di mille euro, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, comprese eventuali opzioni e/o modifiche contrattuali esplicitamente stabilite, come dettagliato nella Tabella A dell’Allegato I.4.
Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.
Con riguardo all’importo contrattuale da assumere come riferimento per la determinazione dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 22 /E dello scorso 28 luglio 2023, ha precisato che lo stesso è da considerarsi “al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)”, in linea con quanto previsto dall’art. 14 co. 4 del Codice per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto.
L’art. 2 co. 1 dell’Allegato I.4 stabilisce, inoltre, che il pagamento dell’imposta sul contratto ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa (Parte I) allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Con riguardo alla dichiarata “natura sostitutiva” l’Agenzia delle Entrate precisa che:
- alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa (Parte I) allegata al citato DPR, continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo;
- il pagamento assolto dall’aggiudicatario alla stipula del contratto sostituisce l’imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto;
- pertanto, dall’imposta dovuta al momento della stipula deve essere sottratta l’imposta di bollo già assolta dall’aggiudicatario in fase di selezione e dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972.
Con riferimento alle modalità di versamento, in applicazione di quanto previsto all’articolo 3 dell’Allegato I.4 al Codice, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023 ha stabilito che l’imposta “è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)” e ha contestualmente istituito specifici codici tributo. Ulteriori modalità di versamento, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale, potranno essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Non è, invece, ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.
Si precisa, infine, che la nuova disciplina dell’imposta di bollo di cui all’Allegato I.4 al Codice trova applicazione in relazione ai soli contratti stipulati a seguito di procedura il cui bando è stato pubblicato – ovvero il cui avviso è stato trasmesso – dal primo luglio 2023.
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