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27 Marzo 2026

Verifica dell’anomalia dell’offerta nel nuovo Codice: presupposti e applicazione alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2368/2026

Verifica dell’anomalia dell’offerta nel nuovo Codice: presupposti e applicazione alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2368/2026

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 20.03.2026 n. 2368 affronta un tema centrale nel diritto degli appalti pubblici: la verifica di anomalia dell’offerta alla luce del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023). Il caso trae origine da una procedura di gara nella quale l’offerta dell’operatore economico, pur risultata inizialmente prima classificata, è stata sottoposta a verifica di congruità e successivamente esclusa.

Il fulcro della controversia riguarda la legittimità dell’attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia e la valutazione di congruità economica dell’offerta. L’operatore economico ha sostenuto che, in base all’art. 110 del nuovo Codice, la verifica potrebbe essere avviata solo in presenza di criteri predeterminati nella lex specialis. Tuttavia, il Consiglio di Stato respinge tale interpretazione, chiarendo che “l’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, nella versione aggiornata dal decreto correttivo (d.lgs. n. 209 del 2024), diversamente dall’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, stabilisce che l’anomalia non debba essere più intesa come deviazione automatica da parametri numerici, ma come una possibile criticità da accertare attraverso un’analisi sostanziale e contestualizzata, affidata alla discrezionalità della stazione appaltante”.

In questa prospettiva, la verifica di anomalia assume una funzione essenzialmente sostanziale, volta a garantire l’affidabilità complessiva dell’offerta. Non si tratta di un controllo meramente formale, bensì di una valutazione orientata a verificare se l’offerta sia concretamente idonea ad assicurare la corretta esecuzione del contratto. Come evidenziato dalla sentenza, la finalità dell’istituto è accertare se l’offerta sia “attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto”.

Il Consiglio di Stato sottolinea inoltre che la stazione appaltante dispone di un ampio margine di discrezionalità nell’attivazione e nella conduzione del procedimento di verifica. In particolare, viene affermato che “la stazione appaltante può avviare la verifica di anomalia anche in assenza di soglie matematiche”, qualora emergano elementi idonei a far dubitare della sostenibilità dell’offerta.

Ciò implica che l’amministrazione non è vincolata a criteri predeterminati in modo rigido, ma può esercitare un potere valutativo fondato su elementi concreti e contestuali.

Un ulteriore principio di rilievo riguarda il carattere globale della valutazione di congruità. Il Consiglio di Stato afferma che “la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (ex multis, Cons. Stato, n. 2879 del 2019; id n. 726 del 2019; id n. 430 del 2018)”. Questo approccio evita una frammentazione dell’analisi e consente di cogliere la coerenza complessiva dell’offerta, in relazione agli obiettivi dell’appalto.

Particolare importanza assume anche il tema della discrezionalità tecnica. La sentenza ribadisce un orientamento consolidato, secondo cui “la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce tipica espressione della discrezionalità tecnica” dell’amministrazione.

Tale qualificazione ha rilevanti conseguenze sul piano processuale: il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o errore di fatto, restando esclusa ogni possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.

La sentenza infatti precisa che “la giurisprudenza amministrativa, in presenza di una verifica facoltativa della congruità dell’offerta di un operatore economico, riconosce alla stazione appaltante un’ampia discrezionalità con riguardo alla scelta di procedere, o meno, alla verifica di congruità, con la conseguenza che il ricorso all’istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione, né può essere sindacato se non nelle ipotesi, remote, di una macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Cons. Stato, n. 604 del 2018).”

In questo quadro, la verifica di anomalia si configura come uno strumento essenziale di tutela dell’interesse pubblico, volto a garantire che l’affidamento dell’appalto avvenga in favore di un operatore effettivamente in grado di eseguire le prestazioni richieste. La decisione evidenzia come tale verifica non sia un mero adempimento procedurale, ma un momento centrale dell’azione amministrativa, in cui si realizza un bilanciamento tra esigenze di concorrenza e affidabilità dell’esecuzione.

In conclusione, la sentenza conferma la centralità della discrezionalità amministrativa nella verifica di anomalia e delimita il ruolo del giudice amministrativo a un controllo esterno di legittimità.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, abbandonando rigidità formali, valorizza un approccio sostanziale orientato alla tutela dell’interesse pubblico, richiedendo però una motivazione adeguata e una istruttoria solida. Ne emerge un sistema più flessibile, ma anche più esigente in termini di qualità dell’azione amministrativa.

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