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31 Ottobre 2025

Una nuova interpretazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale secondo il nuovo Bando Tipo ANAC per forniture e servizi

Una nuova interpretazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale secondo il nuovo Bando Tipo ANAC per forniture e servizi

In uno dei nostri precedenti articoli ci siamo occupati di segnalare le principali novità del nuovo bando tipo ANAC .

Approfondiamo adesso come l’ANAC ha nuovamente re-intrepretato l’art. 100 del codice appalti in merito alla fissazione in gara dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

Come noto, l’art. 100 del codice appalti – già oggetto di revisione per mano del cosiddetto “Decreto correttivo” entrato in vigore lo scorso gennaio – prevede al comma 11 che “Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”.

L’articolo 100 prosegue esplicitando che “..le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo”.

Da una interpretazione letteraria della norma sembrerebbe quindi che le stazioni appaltanti non possano fissare criteri di partecipazione più stringenti rispetto a quelli previsti dal codice appalti.

La stessa ANAC, nel 2024, confermava tale orientamento: “appare quindi evidente l’intento del legislatore di prescrivere un limite netto alla discrezionalità dell’Amministrazione di imporre ai candidati requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti. In tal senso, la disciplina legislativa dei requisiti di qualificazione appare inderogabile, perché il comma 12 dell’art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023 (completando quanto stabilito dall’art 10, comma 2, dello stesso testo legislativo) stabilisce che le Stazioni Appaltanti “richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti” nel medesimo art. 100” (vd. Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 15 marzo 2024, n. 386).” (fonte: Requisiti di capacità tecnica-professionale nel nuovo Codice – Blog – Martino & Partners)

Tuttavia, da un’attenta lettura del nuovo Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 nominato “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” emerge una nuova interpretazione dell’art. 100 del Codice in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale.

Il paragrafo 6.3 del Bando Tipo riporta infatti le seguenti parole:

Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. …. servizi analoghi [o forniture analoghe] a … [indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede] di importo minimo pari a € … [se richiesto un elenco di servizi/forniture in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione].

 

Con questa formulazione, ANAC introduce un elemento ulteriore rispetto al dettato dell’art. 100, ossia la necessità per la Stazione Appaltante di indicare un numero minimo di servizi analoghi che gli operatori economici devono dimostrare di aver svolto.

Si tratta di una scelta interpretativa che, pur non contraddicendo espressamente la norma, si discosta dal tenore letterale del Codice, che non menziona alcuna soglia numerica ma si limita a richiedere di “aver eseguito contratti analoghi”.

Di fatto, ANAC ha tradotto un requisito qualitativo in un parametro quantitativo, introducendo così una misura di verifica oggettiva, ma potenzialmente restrittiva della partecipazione attesa, anche a discapito delle micro e PMI.

Tale nuova formulazione potenzialmente potrebbe arrecare i seguenti svantaggi e rischi applicativi:

  1. Eccessiva discrezionalità della Stazione Appaltante: il Bando Tipo attribuisce alle Amministrazioni un margine di autonomia nel determinare il numero dei servizi richiesti, senza indicare criteri di proporzionalità. Questo può condurre a impostazioni molto differenti tra amministrazioni, con possibili disparità di trattamento per procedure di gara analoghe per complessità e importo.
  2. Rischio di restringere la concorrenza: se il numero minimo di servizi analoghi viene fissato in modo eccessivamente elevato, può determinare l’esclusione di operatori economici qualificati ma di dimensioni medio-piccole o di recente costituzione, limitando di fatto la partecipazione.
  3. Potenziale disallineamento con l’art. 100 del Codice: la previsione numerica potrebbe essere interpretata come una “integrazione” non espressamente prevista dalla norma primaria, reintroducendo – seppur indirettamente – quella discrezionalità che il legislatore aveva inteso contenere con il nuovo impianto dell’art. 100.

Dall’altra parte, la nuova formulazione del bando tipo potrebbe apportare i seguenti vantaggi strategici:

  • Chiarezza e uniformità applicativa: la previsione di un numero minimo di servizi analoghi consente di ridurre l’ambiguità interpretativa tra le diverse Stazioni Appaltanti, favorendo un approccio più omogeneo nella definizione dei requisiti su base numerica.
  • Maggiore selettività qualitativa: la richiesta di più servizi analoghi può contribuire a garantire la partecipazione di operatori con comprovata esperienza pluriennale e capacità operativa consolidata, soprattutto nelle gare con l’utilizzo del criterio del minor prezzo.

In sintesi, il nuovo orientamento ANAC sulla fissazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale introduce un parametro di ulteriore oggettività, utile per rendere più chiari i criteri di ammissione, ma al contempo sposta nuovamente sull’Amministrazione la responsabilità di calibrare il requisito in modo proporzionato, tenendo conto della natura, complessità e valore dell’appalto, senza dare metodologie per l’individuazione di tale criterio.

Ne consegue che, se da un lato il requisito numerico può migliorare la selezione e la qualità degli operatori economic, dall’altro lato la sua applicazione rigida o eccessiva rischia di comprimere il principio di massima partecipazione, che resta cardine del sistema degli appalti pubblici.

In questo quadro, si consiglia pertanto alle Stazioni Appaltanti che intendano applicare il modello proposto da ANAC di motivare in modo esplicito la scelta del numero di servizi analoghi richiesti, richiamando il principio di proporzionalità e la coerenza con l’oggetto e la complessità dell’appalto.

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