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27 Gennaio 2023

Il RUP nel nuovo codice degli appalti

Il RUP nel nuovo codice degli appalti

Lo schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici  – nella versione elaborata dal Consiglio di Stato trasmessa al Governo il 7 dicembre 2022 – prevede alcune novità rispetto alla figura del RUP, partendo dalla modifica terminologica: Responsabile Unico di Progetto anziché del Procedimento.

Sul punto, il Consiglio di Stato rileva che la figura del responsabile unico del progetto, per come intesa nel codice appalti,  non coincide con quella del responsabile del procedimento di cui alla Legge n. 241/90 (Legge sul procedimento amministrativo). Le due figure sono diverse anche sotto il profilo delle relative responsabilità e, pertanto, vanno distinte a partire dal “nome”.

L’articolo 15 dello schema definitivo del nuovo codice disciplina la nomina del RUP e le relative funzioni, rinviando all’Allegato I.2 il dettaglio delle attività.

La prima novità riguarda la previsione di cui al comma 4: ferma restando l’unicità del RUP e le funzioni proprie di supervisione, indirizzo e coordinamento, lo stesso ha la facoltà di richiedere la nomina di:

  • un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione;
  • un responsabile di procedimento per l’affidamento.

Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase.

Proseguendo con l’analisi dello schema del nuovo codice, il comma 6, in linea con quanto già previsto dall’art. 31 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, individua la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere una struttura di supporto al RUP e di destinare risorse finanziarie – non superiori all’1 % dell’importo posto a base di gara – per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Il comma 7 si sofferma, inoltre, sul tema della formazione specifica del RUP: la stazione appaltante, contestualmente all’adozione del programma degli acquisiti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici, deve adottare il piano di formazione specialistica per il proprio personale. Le attività formative del piano sono considerate per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e per le progressioni economiche e di carriera secondo le modalità indicate dalla contrattazione collettiva. Al riguardo è necessario prevedere anche una specifica formazione in ottica BIM.

Il comma 8 introduce, invece, un’ipotesi di incompatibilità:  nei contratti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, il ruolo di RUP – così come quello di responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore – non può essere attribuito allo contraente generale stesso, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti ad essi collegati.

Per concludere l’analisi delle principali novità introdotte dal nuovo codice con riferimento alla figura del R.U.P., occorre menzionare quanto stabilito dall’articolo 51 in merito ai suoi rapporti con la commissione di gara: per appalti sotto-soglia da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP può partecipare alla commissione giudicatrice, anche in qualità di presidente.

La scelta è stata quindi quella di chiarire, almeno per i contratti sotto-soglia, la compatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, con l’evidente obiettivo di superare il dibattito giurisprudenziale sul punto.

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