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12 Dicembre 2025

La corretta qualificazione dei costi della manodopera nella base d’asta dopo il D.Lgs. 36/2023

La corretta qualificazione dei costi della manodopera nella base d’asta dopo il D.Lgs. 36/2023

L’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 ha introdotto un principio fondamentale in materia di appalti pubblici, secondo cui la stazione appaltante deve indicare separatamente i costi della manodopera negli atti di gara, pur mantenendo tali costi all’interno dell’importo complessivo posto a base d’asta.

Si tratta di una precisazione interpretativa di particolare rilievo, poiché chiarisce la continuità rispetto all’impostazione già presente nel previgente D.Lgs. n. 50/2016 e smentisce la tesi secondo cui la normativa vigente avrebbe escluso la manodopera dall’importo soggetto a ribasso.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha affermato in modo inequivoco che:

È da escludere che […] l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023 abbia dettato la regola – opposta a quella operante nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 – che i costi della manodopera debbano essere esclusi dall’importo a base di gara su cui applicare il ribasso” (Cons. St., sez. V, 2 luglio 2025 n. 5712; 29 aprile 2025 n. 3611; 19 novembre 2024 n. 9255; 9 giugno 2023 n. 5665).

Ne discende che il ribasso percentuale deve essere applicato all’intero importo a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera. La mera indicazione separata di tali costi non altera infatti l’ambito dell’importo ribassabile, né consente di desumerne una diversa qualificazione.

La finalità del legislatore nel richiedere alla stazione appaltante la scissione informativa dei costi della manodopera non è quella di sottrarli al ribasso, bensì di incrementare la trasparenza dell’azione amministrativa nonché rafforzare la tutela della manodopera; responsabilizzare gli operatori economici rispetto alla corretta quantificazione dei propri costi.

Il Consiglio di Stato sottolinea infatti che l’obbligo è inteso a “imporre una maggiore trasparenza all’azione amministrativa” e a far sì che gli operatori “parametrino i propri costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante” (Cons. St., sez. V, 2 luglio 2025 n. 5712).

L’impianto del D.Lgs. 36/2023 prevede un meccanismo speculare per il quale la stazione appaltante indica separatamente la manodopera e l’operatore economico deve a sua volta indicare separatamente i costi della manodopera presenti nella propria offerta.

In particolare, all’art. 91, comma 5, secondo periodo l’offerente deve dichiarare prezzo, costi del personale e costi aziendali per la sicurezza; secondo l’art. 108, comma 9, l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali costituisce requisito formale “a pena di esclusione”, salvo le eccezioni previste per forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale.

Questa doppia indicazione — stazione appaltante e operatore economico — consente di comprendere se il ribasso offerto sia applicato all’intero importo comprensivo della manodopera oppure solo alle voci residuali, secondo quanto specificato da Cons. St., sez. V, 9 ottobre 2025 n. 8225.

Tale funzione, tuttavia, non modifica il principio generale, ovvero che la manodopera resta parte integrante dell’importo a base d’asta su cui si calcola il ribasso.

L’interpretazione è confermata anche dagli organi istituzionali tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parere 17 aprile 2024 n. 2505, l’importo assoggettato a ribasso “comprende i costi della manodopera”, che devono essere indicati come parametro informativo.

Ed ancora l’ANAC, delibera 10 aprile 2024 n. 174 afferma che i costi della manodopera, pur scorporati come voce distinta, “fanno parte dell’importo a base di gara” su cui applicare il ribasso percentuale. Anche in questo caso, la separazione assume un valore di trasparenza e comparazione, non di delimitazione dell’oggetto del ribasso.

Alla luce dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e della giurisprudenza consolidata la percentuale di ribasso deve essere applicata all’intero importo a base d’asta, comprensivo del costo della manodopera.

L’indicazione separata della manodopera ha valore informativo e funzionale alla verifica dell’offerta, non incide sull’oggetto del ribasso.

Tale interpretazione è univocamente condivisa da giurisprudenza, MIT e ANAC.

Pertanto, le tesi che mirano a sottrarre i costi della manodopera dall’importo ribassabile — come sostenuto dalla parte appellante nel caso richiamato — risultano non conformi al quadro normativo e interpretativo vigente.

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