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06 Settembre 2024

Giustificazione della congruità dell’offerta mediante preventivi: è ammissibile?

Giustificazione della congruità dell’offerta mediante preventivi: è ammissibile?

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 7128 del 14.08.24, si sofferma sulla possibilità per i concorrenti di trasmettere soltanto preventivi come documenti giustificativi della congruità dell’offerta.

La vicenda ha origine dalla procedura negoziata per l’affidamento in accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici del Comune di Milano. 

A seguito del sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta, la Stazione Appaltante ha escluso il concorrente primo in graduatoria, per aver ritenuto non ammissibile, ai fini della giustificazione della potenziale anomalia, la presentazione di preventivi per l’acquisto dei materiali da impiegare in esecuzione contrattuale. Il Comune richiedeva, invece, per quelle voci di costo che presentavano superiori al 20% rispetto a quelli di progetto, anche la trasmissione delle fatture di acquisto quietanzate.

La Stazione Appaltante aveva infatti riscontrato uno scostamento tra il costo complessivo dei materiali, dei noli/trasporti e della manodopera dichiarati nell’offerta economica e i medesimi costi previsti per l’esecuzione dell’accordo quadro.

Il provvedimento di esclusione veniva impugnato dinnanzi al TAR Lombardia che con sentenza n. 506/2024, rigettava le pretese della ricorrente ritenendo legittima la scelta della Stazione Appaltante di non richiedere soltanto i preventivi, in quanto “mere proposte contrattuali provenienti da terzi”, ma anche fatture e ogni altro documento idoneo a comprovare l’esecuzione contrattuale a determinate condizioni.

La soccombente in primo grado impugna la sentenza dinnanzi al Consiglio di Stato che accoglie nel merito le proprie pretese per le ragioni che seguono.

In chiave sostanziale, il meccanismo di valutazione della congruità dell’offerta, come concepito e attuato dalla Stazione Appaltante, si rivela contrario al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, nonché all’obbligo di motivazione. È stato, infatti, introdotto un parametro di valutazione improprio ed eccessivo, atteso che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è pacificamente orientata nel ritenere sufficiente la trasmissione di preventivi, ai quali è possibile attribuire un c.d. “valore probante”. 

Da ultimo si espressa la sezione V del Consiglio di Stato (sentenza n. 3085 del 24 marzo 2023), secondo cui: “in linea di massima deve ammettersi che nelle procedure ad evidenza pubblica il concorrente possa giustificare il ribasso proposto facendo riferimento ai preventivi”.

Acquisire preventivi, e dunque trattare anche prezzi particolarmente convenienti, costituisce operazione accessibile a tutti gli operatori; diversamente, acquisire fatture già quietanzate (tra l’altro sulle 58 voci che compongono l’offerta) costituisce una sorta di probatio diabolica percorribile da pochissimi operatori economici, considerata anche la scarsa probabilità che il concorrente abbia avuto modo di realizzare gli stessi interventi e le medesime lavorazioni che formano oggetto dell’appalto in esame.

In conclusione, la Stazione Appaltante poteva sì introdurre una “soglia di attenzione” delle offerte, al di sopra della quale chiedere ai singoli operatori eventuali “informazioni supplementari”, ma non anche una “soglia di esclusione” di carattere automatico e generalizzato, peraltro superabile soltanto mediante eccessivi e sproporzionati mezzi di prova (ossia fatture quietanzate).

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