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11 Ottobre 2024
Patente a crediti per i cantieri: aspetti principali
L’articolo 29, comma 19 del D.L 19/2024 ha riscritto integralmente l’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 introducendo un “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” (c.d. patente a crediti).
Secondo la nuova disposizione normativa, dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 sono tenuti al possesso della patente a crediti relativa alla sicurezza nei cantieri.
Sono esenti da tale obbligo:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
La patente a crediti è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa;
- adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di trenta crediti.
È possibile conseguire fino a un massimo di cento crediti, secondo le modalità di incremento indicate all’articolo 5 del DM 132/2024 (decreto attuativo della patente a crediti), tra cui: fino a trenta crediti complessivi per la storicità dell’azienda e fino a ulteriori quaranta crediti per attività, investimenti o formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro e altri ambiti precisati nel medesimo articolo.
Di converso, sono previste decurtazioni a fronte di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008.
Resta fermo che, la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
In tal caso, è consentito solo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.
Con la circolare esplicativa n. 4/2024 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni e chiarimenti prevedendo, in questa fase di prima applicazione dell’obbligo, la possibilità, solo fino al 31 ottobre 2024, di trasmettere una autocertificazione sostitutiva all’indirizzo pec dell’ispettorato.
Successivamente, a partire dal 1° novembre 2024, per operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, sarà obbligatorio aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
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