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07 Marzo 2025

Lavori sotto i 40.000 euro: il visto sulle fatture sostituisce il certificato di regolare esecuzione

Lavori sotto i 40.000 euro: il visto sulle fatture sostituisce il certificato di regolare esecuzione

Il decreto legislativo 209/2024, ha semplificato alcune procedure per i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro.

Più precisamente, l’articolo 92 del Correttivo ha introdotto all’articolo 12 dell’Allegato II.14, il comma 11-bis che dispone: «Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa». Pertanto, sulle fatture emesse è consentito l’uso del visto del Direttore dei Lavori in sostituzione del certificato di regolare esecuzione.

È evidente, dunque, l’intento di semplificazione attuato dal Legislatore per ridurre l’onere burocratico a carico di Stazioni Appaltanti e operatori economici; rendere più veloce l’esecuzione dei contratti di importo non superiore ai 40.000,00 euro e permettere comunque un serio controllo tra lavori eseguiti e correttamente fatturati: difatti, il visto sulle fatture riduce notevolmente i tempi utilizzati per la certificazione delle prestazioni eseguite.

Tale norma inoltre ben si attaglia all’articolo 1, comma 2, lettera e), dello stesso Allegato II.14, che descrive la possibilità di utilizzare la contabilità semplificata.

Il visto del Direttore dei Lavori, sostitutivo del certificato di regolare esecuzione, a sua volta certifica, allo stesso modo, la conformità dei lavori eseguiti secondo quanto statuito nel relativo contratto; la qualità delle prestazioni eseguite e la congruità delle fatture rispetto alle lavorazioni.

Di contro è evidente il rafforzamento della responsabilità del Direttore dei Lavori, tenuto conto che il medesimo è chiamato a verificare e a certificare personalmente la corrispondenza tra le prestazioni eseguite e le fatture emesse.

A differenza del visto sulle fatture, il certificato di regolare esecuzione, conformemente a quanto statuito nell’articolo 28 dell’Allegato II.14, è utilizzato per i lavori fino a 1 milione di euro, evitando così il collaudo tecnico-amministrativo, salvo i casi di opere complesse o di particolare rilevanza.

Giova peraltro evidenziare che il nuovo comma 11-bis non si estende ai contratti di servizi e forniture, per i quali continua ad applicarsi il certificato di regolare esecuzione, giusta l’articolo 38 dell’Allegato II.14.

A tal proposito, l’art. 38 anzidetto prevede che per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie comunitarie, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di verifica di conformità e che la verifica debba essere confermata anche dal RUP.

Infine, si precisa che per i lavori superiori a 1 milione di euro, il certificato di regolare esecuzione è utilizzabile solo in casi limitati e non può sostituire il collaudo in caso di opere di natura strutturale complessa o di interventi di miglioramento sismico.

Tanto premesso, occorre sottolineare comunque che la semplificazione non deve tradursi in una riduzione della qualità delle verifiche; conseguentemente, è opportuno prevedere controlli a campione da parte delle stazioni appaltanti, per garantire la correttezza delle procedure semplificate.

Difatti, le modifiche introdotte dal decreto correttivo garantiscono maggiore efficienza nella gestione dei contratti di importo ridotto che andrà certamente contemperata al rispetto dei principi di trasparenza e regolarità.

In un contesto siffatto, la figura del Direttore dei Lavori assume un ruolo centrale, poiché sono richieste competenze tecniche e amministrative notevoli e al contempo è necessaria una formazione costante sulle innovazioni introdotte dalla normativa.

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