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16 Febbraio 2024

Avvalimento premiale: l’ausiliaria deve possedere i requisiti speciali?

Avvalimento premiale: l’ausiliaria deve possedere i requisiti speciali?

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno, sez. I, con sentenza n. 315 del 30/01/2024 risponde alla questione se, anche in caso di avvalimento c.d. premiale, sia obbligatorio il possesso dei requisiti speciali di partecipazione in capo all’impresa ausiliaria.

La vicenda trae origine da una procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche “Codice”), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La ricorrente, posizionata seconda in graduatoria, chiede l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • l’aggiudicataria ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento per l’ottenimento del punteggio tecnico relativo al requisito “Rating di Legalità”;
  • l’impresa ausiliaria presenta un oggetto sociale non pertinente a quello dei servizi oggetto di procedura, svolgendo attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico;
  • pertanto, l’impresa ausiliaria risulta sprovvista del requisito di idoneità professionale richiesto dalla lex specialis, così come previsto dall’articolo 104 comma 4 lett. b) del Codice.

L’aggiudicataria, parte resistente nel giudizio, replica che in caso di avvalimento c.d. premiale, finalizzato soltanto ad acquisire punteggio tecnico, non è necessario che l’impresa ausiliaria dimostri il possesso dei requisiti speciali di partecipazione.

In tal caso, infatti, a differenza dell’avvalimento c.d. operativo, l’ausiliaria non metterebbe a disposizione le proprie risorse umane e materiali e non eseguirebbe quindi il servizio.

Il T.A.R. accoglie il ricorso per le ragioni che seguono.

La Certificazione relativa al Rating di Legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità e del grado di attenzione riposto dall’impresa nella corretta gestione del proprio business, in conformità a principi etici dei comportamenti aziendali. Tale certificazione è rilasciata dall’AGCM, sulla base dei criteri fissati dal proprio Regolamento approvato con Delibera n. 28361 del 28 luglio 2020.

Risulta evidente come tale Certificazione attesti il possesso di un’adeguata organizzazione dell’impresa, sotto il profilo del rispetto dell’etica e del contrasto alla corruzione.

Premesso ciò, i giudici di primo grado sottolineano, in primo luogo, che nel contratto di avvalimento non è adeguatamente spiegato come l’ausiliaria possa fornire un apporto concreto all’organizzazione dell’ausiliata, tale da farle meritare un maggiore punteggio tecnico per il profilo premiale del rating di legalità.

In secondo luogo, occorre rilevare che, come esposto dalla ricorrente, l’impresa ausiliaria risulta sprovvista del requisito di idoneità relativo all’iscrizione alla Camera di Commercio per attività pertinenti a quelle oggetto di affidamento. L’articolo 104 comma 4 lett. b) del Codice prevede infatti espressamente che l’impresa ausiliaria sia tenuta a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 del Codice per i servizi e le forniture, tra cui il requisito di idoneità professionale.

Tale prescrizione vale sia per l’avvalimento c.d. operativo sia per quello c.d. premiale, posto che sul punto il Codice non prevede alcuna distinzione.

Nel caso di specie è evidente che l’ausiliaria non possegga tale requisito, in quanto svolge un’attività per nulla pertinente con quella oggetto di gara. Pertanto, il punteggio per il possesso della Certificazione “Rating di Legalità” è stato illegittimamente attribuito e deve essere scomputato dal totale dell’offerta tecnica, con conseguente rimodulazione della graduatoria e annullamento dell’aggiudicazione.

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