• Vizi meramente formali in offerte economica: esclusione legittima?

    Blog

Home   |   Blog   |   Vizi meramente formali in offerte economica: esclusione legittima?


10 Ottobre 2025

Vizi meramente formali in offerte economica: esclusione legittima?

Vizi meramente formali in offerte economica: esclusione legittima?

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III quater, con sentenza n. 16377 del 22.09.2025 si pronuncia sui limiti dell’esclusione per vizi formali nell’offerta economica.

Nell’ambito di una gara per l’affidamento del servizio di sostegno alla persona presso le strutture della ASL Roma 2, la ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione del lotto 1 in favore del RTI primo in graduatoria, contestando, tra gli altri, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per omessa presentazione del documento denominato “Dettaglio Offerta Economica” (allegato 3.1 al Disciplinare di gara), la cui mancanza era prevista “a pena di esclusione” dal Disciplinare stesso.

Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

Con riferimento alla pretesa esclusione per mancata presentazione dell’allegato “Dettaglio Offerta Economica“, il TAR osserva che l’omissione di un documento ha carattere meramente formale quando le informazioni in esso contenute sono già desumibili da altri documenti regolarmente presentati.

La giurisprudenza consolidata distingue nettamente tra vizi formali e vizi sostanziali: i primi, pur costituendo una violazione letterale delle prescrizioni di gara, non incidono sul contenuto essenziale dell’offerta e sulla sua valutabilità; i secondi, invece, pregiudicano la possibilità di verificare il rispetto dei requisiti richiesti o alterano la par condicio concorrenziale.

Nel caso di specie, il contenuto del citato allegato, per il dettaglio mensile e annuale dell’offerta, risulta infatti facilmente ricavabile anche dall’Allegato 3 “Offerta economica complessiva biennale nonchè dal file “Giustificativi“, attraverso una semplice operazione matematica (importo biennale diviso 24 mesi).

Non vi è quindi alcuna incertezza sul contenuto economico dell’offerta né sulla sua comparabilità con le altre proposte.

Inoltre, il Disciplinare di gara presenta un’evidente contraddizione: viene infatti richiamata sia la compilazione di un file “in formato .xls“, effettivamente presentato dal RTI aggiudicatario, sia l’allegato 3.1 denominato però “Valore dell’offerta” e non “Dettaglio offerta economica“.

Il TAR conclude quindi che l’esclusione sarebbe stata basata unicamente su un inadempimento formale, privo di rilevanza sostanziale, tanto più in presenza di una clausola di gara ambigua e contraddittoria.

Il rispetto rigoroso del principio di tassatività delle cause di esclusione, unito alla valorizzazione del favor partecipationis, impone infatti di distinguere la sostanza dalla forma; solo le irregolarità che incidono effettivamente sul contenuto dell’offerta o sulla verificabilità dei requisiti possono giustificare l’adozione di una misura espulsiva.

In conclusione, l’esclusione per vizi formali deve essere applicata solo quando l’inadempimento abbia effettiva rilevanza sostanziale e non quando le informazioni richieste siano comunque desumibili da altri documenti regolarmente presentati, specialmente in presenza di clausole ambigue.

Ti è piaciuto questo articolo?