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11 Marzo 2022

Il bando Borghi Storici del PNRR

La valorizzazione culturale tramite forme speciali di partenariato pubblico privato

Il bando Borghi Storici del PNRR

Il bando Borghi pubblicato dal MIC grazie ai fondi del PNRR è caratterizzato dall’incentivo a forme di collaborazione, di partnerariato pubblico private, al fine di realizzare la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli comuni.

Rappresenta una preziosa occasione di sviluppo culturale nonché economico. I comuni coinvolti avranno la possibilità di collaborare con soggetti individuati con procedure snelle e ponendo in essere tipologie di accordi innovativi.

Una delle prime linee di intervento con cui si è concretizzata l’attuazione del PNRR è quella relativa all’attrattività dei Borghi storici nella Missione 1, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici

La Linea di azione B, finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 borghi storici, prevede quali soggetti ammessi a richiedere il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale i Comuni in forma singola o aggregata.

Lo stesso avviso prevede che siano i Comuni proponenti a svolgere il ruolo di soggetto attuatore degli interventi previsti dal Progetto locale di rigenerazione. Viene ammesso che possono svolgere tale ruolo anche attraverso soggetti privati, selezionati attraverso accordi di cooperazione in partenariato speciale pubblico-privato”.

Nello specifico il bando prevede che: “saranno positivamente apprezzate (…) forme flessibili e innovative di gestione in ambito culturale attraverso il ricorso a partenariati pubblico-privato, già perfezionati al momento della presentazione della candidatura o da perfezionarsi nei termini previsti dal Progetto nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, anche in coerenza con quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici, dal Codice del Terzo Settore e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

 

Attraverso una panoramica delle generali forme di gestione e delle specifiche forme giuridiche è possibile individuare gli aspetti strategici che le singole amministrazioni devono necessariamente affrontare per l’espletamento della funzione di valorizzazione dei beni culturali di cui sono titolari. Solo conoscendo i punti di forza e di debolezza di ogni forma giuridica, è possibile individuare la soluzione concreta per attuare un’efficiente attività di gestione.

Tale apprezzamento, ai fini della concessione delle risorse, si esplica con l’attribuzione di massimo quindici punti su cento, per il grado di coinvolgimento delle comunità locali e altri stakeholder nel Progetto, di cui nove punti per accordi già stipulati al momento della candidatura del Comune.

Non sorprende dunque come nell’ultimo periodo siano state bandite, da parte dei Comuni interessati a partecipare al Bando Borghi, numerose manifestazioni di interesse per la ricerca di collaborazioni in regime di PPP con operatori economici specializzati nel settore.

Analizzando queste manifestazioni di interesse, si nota chiaramente che la forma di partenariato maggiormente richiesta è quella speciale prevista dall’art. dall’art. 151 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice).

 

In base a tale disposizione, per assicurare la fruizione del patrimonio culturale è possibile attivare forme speciali di partenariato dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1”. Il comma 1, relativo ai contratti di sponsorizzazione specifici per il settore culturale, richiama a sua volta l’art. 19 del Codice.

Il partenariato “speciale” ex art 151 comma 3 D.Lgs. 50/2016

Prima di passare ad esaminare la disciplina prevista dall’art. 19 del Codice, è opportuno svolgere delle considerazioni circa la natura delle forme speciali di partenariato di cui all’art. 151 comma 3 dello stesso.

Già all’indomani dell’entrata in vigore del Codice, la norma in commento è stata oggetto di attenzione del Ministero della Cultura (allora MIBACT), con la nota circolare dell’Ufficio Legislativo 17461 del 9 giugno 2016, diffusa con circolare del Segretario Generale n. 28 del 17 giugno 2016.

In tale circolare, lo stesso Ufficio Legislativo rilevava come tale disposizione rispondesse all’esigenza di assicurare elasticità e adattabilità delle peculiari esperienze emerse nella pratica – che possono andare dalla fornitura di servizi di progettazione, all’assistenza museale, dall’allestimento e presentazione di istituti e luoghi della cultura per la pubblica fruizione, alla consulenza organizzativa e molto altro – alla forma giuridica che devono rivestire quelle speciali forme di cooperazione di medio e lungo periodo che si instaurano tra pubblico e privato nel campo dei beni culturali – MIBACT circolare dell’Ufficio Legislativo 17461 del 9 giugno 2016, diffusa con circolare del Segretario Generale n. 28 del 17 giugno 2016, pag. 9.

Da ciò ne consegue che il comma 3 dell’art. 151 del Codice costituisce la base normativa per poter sperimentare forme di partenariato non consuete e, coordinandosi con l’ultimo comma dell’art. 180 del Codice, consente di superare le forme contrattuali tipiche senza timori di illegittimità.

La procedura di scelta del partner “semplificata” ex art. 19 D.Lgs. 50/2016

Osservato come la speciale forma di PPP prevista dall’art. 151 comma 3 del Codice consenta di superare le forme contrattuali tipiche del Partenariato, si consideri ora la seconda caratteristica del modello speciale di PPP in ambito culturale. Abbiamo accennato che la procedura di scelta del contraente è semplificata rispetto le tradizionali forme di partenariato e ricalca le forme previste dall’art. 19 del Codice per i contratti di sponsorizzazione.

L’art. 19 del Codice prevede che l’affidamento dei contratti di sponsorizzazione “è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sui sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori che abbiano manifestato interesse, (…)”.

E’ disciplinata, in questo modo ridotto, una procedura estremamente semplificata in cui, pur nel rispetto dei principi fondamentali dell’imparzialità e della parità di trattamento, predomina la trattativa individualizzata sull’obiettiva comparazione delle proposte – Consiglio di Stato, sez. V, 28.12.2020 n. 8403, Punto 2.1. considerato in diritto.

La scelta del partner privato può orientarsi, pertanto, verso il proponente che oggettivamente presenti un ragionevole affidamento di migliore e più sicura valorizzazione del bene culturale.

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