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03 Aprile 2026
CCNL e verifica di equivalenza nelle gare pubbliche: obblighi istruttori della stazione appaltante

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione II, con sentenza n. 388 del 16 marzo 2026, si pronuncia sull’attività di verifica, da parte della stazione appaltante, della dichiarazione di equivalenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) indicato dall’operatore economico, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
La controversia trae origine da una procedura per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale, aggiudicata alla società contro interessata che aveva offerto il maggior rialzo sull’aggio posto a base di gara. La seconda classificata impugnava il provvedimento di aggiudicazione, contestando, tra gli altri motivi, la mancata conduzione di un’adeguata istruttoria volta ad accertare l’equivalenza del CCNL applicato dalla prima in graduatoria rispetto a quello indicato nella lex specialis.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
La stazione appaltante ha individuato nella lex specialis il CCNL Metalmeccanico-Artigiano quale contratto di riferimento, mentre l’aggiudicataria ha dichiarato di applicare un diverso contratto (CISAL AMPIT), affermandone l’equivalenza in termini di tutele economiche e normative.
A fronte di tale dichiarazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla verifica della equivalenza, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., anche secondo le modalità previste dall’art. 110 e dall’Allegato I.01.6.
Tuttavia, dagli atti di gara non emerge alcuna istruttoria in tal senso, essendosi la stazione appaltante limitata a recepire la dichiarazione resa dall’operatore economico.
Il Collegio sottolinea come la facoltà per gli operatori economici di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante costituisca espressione della libertà di iniziativa economica, ma va necessariamente essere bilanciata con la tutela dei lavoratori. Tale bilanciamento impone una verifica effettiva e preventiva dell’equivalenza delle tutele, che assume carattere obbligatorio e deve precedere l’aggiudicazione.
In particolare, il recente intervento del c.d. Decreto Correttivo (D.Lgs. n. 209/2024) ha rafforzato tale obbligo, prevedendo espressamente che la stazione appaltante debba verificare la dichiarazione di equivalenza prima di procedere all’affidamento, secondo criteri puntualmente definiti dalla normativa di dettaglio.
Nel caso di specie, la totale omissione di tale verifica integra un vizio di istruttoria e motivazione, tale da determinare l’illegittimità dell’aggiudicazione.
Il TAR precisa, tuttavia, che non spetta al giudice sostituirsi all’amministrazione nella valutazione dell’effettiva equivalenza tra i contratti collettivi, trattandosi di un potere non ancora esercitato, ma impone alla stazione appaltante di rieditare il procedimento, procedendo alla necessaria verifica.
In conclusione, il ricorso viene accolto con annullamento dell’aggiudicazione impugnata e obbligo per l’amministrazione di riesaminare la posizione dell’aggiudicataria, mentre vengono respinte le domande di subentro e risarcimento, in quanto conseguenti a un’attività amministrativa ancora da svolgere.
La sentenza ribadisce, dunque, che la dichiarazione di equivalenza del CCNL non può essere oggetto di un controllo meramente formale, ma richiede una verifica sostanziale e puntuale da parte della stazione appaltante, quale presidio imprescindibile a tutela dei lavoratori e della correttezza della procedura di gara.
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