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02 Ottobre 2026

Devo dichiarare che un testo è stato scritto con ChatGPT? Cosa prevede davvero l’AI Act

Devo dichiarare che un testo è stato scritto con ChatGPT? Cosa prevede davvero l’AI Act

Dal 2 agosto 2026 sono divenuti applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, meglio conosciuto come AI Act.

Tra le domande che stanno accompagnando l’utilizzo sempre più diffuso degli strumenti di intelligenza artificiale generativa ve n’è una apparentemente semplice: chi utilizza ChatGPT, Copilot, Gemini o altri sistemi analoghi per scrivere un articolo, un post, una relazione o un documento deve dichiararlo?

La risposta è “non necessariamente”.

L’AI Act non introduce, infatti, un obbligo generale di apporre su ogni contenuto realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale una dicitura del tipo “testo generato con IA”. L’art. 50 costruisce invece un sistema più articolato, nel quale gli obblighi cambiano a seconda del soggetto coinvolto, del tipo di sistema utilizzato e, soprattutto, della natura del contenuto diffuso.

Il primo elemento da chiarire è la distinzione tra provider e deployer.

Il provider è, in termini semplificati, il soggetto che sviluppa un sistema di IA, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio. Il deployer è invece chi utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità nell’ambito di un’attività professionale. L’utilizzo puramente personale e non professionale resta, in linea generale, fuori da questa nozione.

La distinzione è importante perché l’art. 50 attribuisce obblighi diversi alle due categorie.

I provider dei sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche devono anzitutto fare in modo che l’utente sia informato di stare interagendo con un sistema di intelligenza artificiale, salvo che ciò risulti già evidente considerate le circostanze e il contesto. È la regola che riguarda, ad esempio, chatbot, assistenti virtuali o avatar basati sull’IA.

La Commissione europea ha precisato che l’informazione deve essere fornita sin dall’inizio dell’interazione e in maniera chiara e distinguibile. L’obiettivo è consentire alla persona di comprendere la natura dell’interlocutore e di calibrare di conseguenza il livello di affidamento riposto nelle informazioni ricevute.

Un secondo obbligo riguarda i sistemi di IA generativa.

I provider di sistemi che generano contenuti sintetici audio, immagini, video o testi devono fare in modo che gli output siano contrassegnati in un formato leggibile meccanicamente e riconoscibili come generati o manipolati artificialmente. Si tratta quindi, prima ancora che di una semplice etichetta visibile all’utente, di un obbligo tecnologico di tracciabilità del contenuto.

Ma è soprattutto quando si passa dal provider a chi utilizza professionalmente l’IA che emerge la questione più interessante.

L’art. 50, paragrafo 4, disciplina infatti due ipotesi particolarmente rilevanti: i deepfake e determinati testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale.

Nel caso dei deepfake, il soggetto che utilizza professionalmente il sistema deve rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.

Per deepfake l’AI Act intende un contenuto audio, immagine o video generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che potrebbe apparire falsamente autentico o veritiero.

La Commissione ha chiarito che la valutazione deve tenere conto non soltanto del livello di somiglianza, ma anche del messaggio veicolato, del contesto nel quale il contenuto viene diffuso e delle aspettative del pubblico cui è destinato. Nel caso di opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o di fantasia, l’obbligo permane ma può essere adempiuto in modo tale da non compromettere la fruizione dell’opera.

Diversa, e forse ancora più interessante, è la disciplina dei testi.

L’obbligo di dichiarare l’origine artificiale non riguarda infatti tutti i testi prodotti tramite IA.

La norma si riferisce specificamente ai testi generati o manipolati artificialmente pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.

La Commissione europea, nelle linee guida pubblicate il 20 luglio 2026, ha chiarito che devono ricorrere tre elementi: il testo deve essere pubblicato, deve avere lo scopo di informare il pubblico e deve riguardare una questione di interesse pubblico.

La nozione è ampia. Possono rientrarvi, ad esempio, temi relativi alla politica e ai processi democratici, alla pubblica amministrazione, all’amministrazione della giustizia, ai diritti fondamentali, alla sicurezza pubblica, alla salute, alla tutela ambientale, alla sicurezza dei consumatori nonché agli sviluppi economici, finanziari, scientifici o culturali suscettibili di alimentare il dibattito pubblico.

Un articolo destinato a informare il pubblico su una nuova norma, una decisione giudiziaria, una politica ambientale o una questione economica potrebbe quindi, in astratto, rientrare nell’ambito della disposizione.

Ed è qui che entra in gioco un’eccezione fondamentale.

L’AI Act stabilisce infatti che l’obbligo di disclosure non si applica quando il contenuto generato dall’intelligenza artificiale sia stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assuma la responsabilità editoriale della pubblicazione.

Non è dunque decisivo stabilire se l’IA sia stata utilizzata.

È decisivo stabilire come sia stata utilizzata e chi abbia esercitato un effettivo controllo sul risultato finale.

La Commissione europea ha ulteriormente chiarito il punto. Per “revisione umana” non è sufficiente una verifica superficiale del testo. Occorre un esame effettivo del suo contenuto da parte di una persona dotata delle conoscenze e del giudizio professionale necessari rispetto alla materia trattata.

Allo stesso modo, il controllo editoriale presuppone che un soggetto abbia concretamente il potere di approvare, modificare o respingere il contenuto sulla base di valutazioni sostanziali, che possono comprendere anche la verifica dei fatti e dell’affidabilità delle fonti.

Una semplice correzione ortografica, grammaticale o formale non è quindi sufficiente.

L’altro requisito è la responsabilità editoriale: deve esistere una persona fisica o giuridica che assuma la responsabilità finale della pubblicazione e del processo di revisione o controllo. È probabilmente questo il passaggio più importante dell’intera disciplina.

L’AI Act sembra infatti adottare un principio molto diverso da quello secondo cui ogni intervento dell’intelligenza artificiale dovrebbe necessariamente essere dichiarato. La norma attribuisce valore al controllo umano effettivo.

L’intelligenza artificiale può essere utilizzata come strumento per predisporre una bozza, riorganizzare informazioni, migliorare la struttura di un testo o supportare l’attività redazionale.

Se, tuttavia, il contenuto viene realmente verificato, eventualmente modificato e infine approvato da un soggetto che ne assume la responsabilità editoriale, l’obbligo di dichiararne l’origine artificiale non opera per questa specifica categoria di testi.

La differenza tra “testo scritto dall’IA” e “testo scritto con l’IA” diventa quindi giuridicamente rilevante. Si pensi, ad esempio, a un professionista che utilizzi un sistema generativo per predisporre la prima bozza di un articolo relativo a una sentenza.

Se il testo prodotto dall’IA viene pubblicato automaticamente, senza alcuna verifica sostanziale, e ha lo scopo di informare il pubblico su una questione di interesse pubblico, potrebbe trovare applicazione l’obbligo di disclosure.

Se invece il professionista controlla la sentenza originale, verifica i riferimenti normativi e giurisprudenziali, modifica la ricostruzione proposta dal sistema, integra le proprie valutazioni e assume infine la responsabilità del testo pubblicato, la situazione è profondamente diversa.

Il punto non è più nascondere o dichiarare l’utilizzo dello strumento: il punto è dimostrare l’esistenza di una catena di responsabilità umana sul contenuto.

La questione assume particolare rilevanza per testate giornalistiche, società di comunicazione, imprese, studi professionali e pubbliche amministrazioni che stanno introducendo sistemi generativi nei propri processi di produzione dei contenuti.

Una AI policy aziendale dovrebbe quindi occuparsi non soltanto di quali strumenti possano essere utilizzati, ma anche di chi debba verificare gli output, secondo quali procedure, con quali fonti e chi debba assumere la responsabilità finale della pubblicazione.

In altre parole, la compliance non può essere risolta con l’inserimento automatico della frase “contenuto generato con intelligenza artificiale”.

In alcuni casi quella dichiarazione sarà necessaria; in altri non lo sarà. Ciò che occorre costruire è invece un processo capace di distinguere le diverse fattispecie previste dall’art. 50 e di documentare l’effettiva supervisione umana.

Le linee guida della Commissione pubblicate nel luglio 2026 rappresentano, sotto questo profilo, un riferimento importante per interpretare gli obblighi di trasparenza. La Commissione ha inoltre predisposto, insieme all’AI Board, un Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, la cui adesione è volontaria e può essere utilizzata dai soggetti interessati per dimostrare le modalità con cui intendono rispettare gli obblighi previsti dall’art. 50. L’adesione al Codice, tuttavia, non costituisce di per sé prova definitiva della conformità.

 

Gli obblighi dell’art. 50 sono applicabili dal 2 agosto 2026. Per una parte degli obblighi tecnici di marcatura gravanti sui provider è prevista una limitata disciplina transitoria per i sistemi già immessi sul mercato anteriormente a tale data, ma il principio generale è ormai pienamente operativo.

Anche il sistema sanzionatorio merita attenzione: la violazione di altri obblighi o disposizioni dell’AI Act, tra cui quelli dell’art. 50, può comportare sanzioni amministrative pecuniarie che, secondo la disciplina europea applicabile, possono raggiungere 15 milioni di euro o, per le imprese, il 3% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, ferme le regole di proporzionalità previste dal Regolamento.

Alla domanda iniziale — “devo dichiarare che un testo è stato scritto con ChatGPT?” — non può dunque essere data una risposta semplicemente affermativa.

Occorre innanzitutto chiedersi che tipo di contenuto sia stato prodotto, per quale finalità venga pubblicato, in quale contesto professionale venga utilizzato e quale sia stato il concreto intervento umano sul risultato prodotto dall’intelligenza artificiale.

 

L’AI Act, almeno sotto questo profilo, non sembra voler imporre un’etichetta sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in quanto tale. Cerca piuttosto di garantire trasparenza nei casi in cui l’origine artificiale del contenuto possa incidere sulla capacità del pubblico di valutarne autenticità e affidabilità.

Ed è proprio qui che emerge forse la regola più importante per le organizzazioni che utilizzano l’IA generativa: l’automazione della produzione di un contenuto non dovrebbe mai tradursi nell’automazione della responsabilità su quel contenuto.

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