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15 Dicembre 2023
L’AGCM contro il Comune di Milano per la concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi
Con bollettino n. 43 dello scorso 13 novembre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato osservazioni negative nei confronti dell’operato del Comune di Milano, riguardanti le ripetute proroghe del servizio di concessione che il Comune ha avviato in favore della società MILANOSPORT per il servizio di gestione degli impianti sportivi e ricreativi.
Dalla comunicazione pubblicata dall’Autorità, si evidenzia come la ripetuta concessione di un servizio pubblico locale al medesimo operatore, senza adeguata istruttoria, leda il principio di concorrenza.
Nei fatti, la società MILANOSPORT è interamente partecipata dal Comune di Milano e gestisce in house 24 impianti sportivi del Comune di Milano e il comune ha perpetuato l’affidamento in concessione del servizio alla medesima società a partire dal 1964. Sono quindi susseguiti vari rinnovi. Nel 2018 il Consiglio Comunale ha nuovamente fornito l’indirizzo di prorogare la durata del contratto di servizio per ulteriori 30 anni. Nel 2020, il Comune ha, quindi, approvato “l’aggiornamento del Contratto di servizio tra Comune e MILANOSPORT S.p.A. finalizzato a regolare i rapporti con la suddetta Società per la durata di trent’anni decorrenti dalla sua sottoscrizione”.
L’AGCM evidenzia che, con riferimento alla durata delle concessioni, l’art. 178 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023) esplicita che la durata deve essere limitata e deve essere fissata tenendo in considerazione anche il principio di proporzionalità, “in base al quale la durata degli affidamenti non deve eccedere il tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti e a remunerare i capitali investiti”.
Quindi, nel caso di affidamenti in concessione di servizi, l’AGCM ribadisce che non devono essere violati gli ulteriori principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, principi che rischiano di essere lesi in caso di durate e proroghe che superano quelle necessaria al recupero dei costi di investimento del concessionario e ad una adeguata e proporzionata remunerazione del capitale inizialmente investivo.
Le proroghe nelle concessioni, così come negli appalti, rivestono quindi un carattere di natura eccezionale e temporalmente limitata.
Secondo l’autorità, il Comune di Milano avrebbe determinato proroghe contrattuali ripetute nel tempo alla società Milanosport ,definite “assolutamente generiche e non ancorate agli investimenti effettuati dalla stessa società Milanosport”, e senza fornire adeguate motivazioni circa il “mancato ricorso al mercato” in regime di concorrenza.
Si legge ancora nella nota dell’AGCM che la società Milanosport non sarebbe nemmeno efficiente sotto la gestione dei costi, in quanto “nella Deliberazione n. 15 del 9 aprile 2018, redatta a seguito della due diligence stilata in vista della redazione del Piano industriale della società, emerge chiaramente un quadro economico critico della gestione del servizio. Dalle Deliberazioni agli atti, inoltre, si evince che in diverse occasioni il Comune ha proceduto alla ricapitalizzazione di Milanosport attraverso l’aumento del capitale sociale della stessa”.
In conclusione, dalla lettura del Bollettino dell’AGCM è possibile trarre le seguenti due considerazioni:
- Negli affidamenti di concessione in house, occorre elaborare un’adeguata istruttoria di fattibilità tecnico-economica circa le mancate ragioni di ricorso al mercato;
- È opportuno ricorre alle proroghe tecniche degli affidamenti in house solo in via puramente eccezionale;
- Qualora si ricorra alle proroghe, anche in questo caso occorre fornire adeguata motivazione di carattere tecnico-economico.
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