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15 Settembre 2023
La suddivisione in lotti e il vincolo di aggiudicazione nelle gare pubbliche: una scelta discrezionale della Stazione Appaltante
La suddivisione in lotti, come descritta nella sentenza del Consiglio di Stato del 1° settembre 2023 (Cons. Stato, sez. V, sent. del 1 sett 2023 n. 8127), rappresenta una pratica comune nelle gare pubbliche. Questo approccio mira a favorire la partecipazione di un numero più ampio di operatori economici, eludendo al contempo la barriera rappresentata dai requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria troppo elevati che potrebbero scoraggiare la concorrenza. In altre parole, la suddivisione in lotti consente a piccole e medie imprese (PMI) di competere in un mercato altrimenti dominato da aziende più grandi e consolidate.
D’altro canto, il vincolo di aggiudicazione è un meccanismo che mira a prevenire la concentrazione di potere economico nelle mani di pochi operatori forti. In base a questo vincolo, è imposto un limite al numero di lotti che possono essere assegnati allo stesso offerente, al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti che potrebbero compromettere la concorrenza e l’accesso al mercato.
La decisione del Consiglio di Stato riguardava una gara di servizi suddivisa in trentaquattro lotti, in cui ciascun concorrente aveva la possibilità di presentare un’offerta per un massimo di tredici di essi. Tuttavia, la questione principale era se il vincolo di aggiudicazione fosse stato rispettato. In base a questo vincolo, nessun offerente avrebbe dovuto ottenere più del 40% dei lotti. Secondo il ricorso presentato, questo limite non sarebbe stato rispettato poiché più offerenti connessi allo stesso centro decisionale avrebbero ottenuto una quota di lotti superiore al 40%.
La Stazione Appaltante aveva respinto il ricorso, sostenendo che il vincolo di aggiudicazione aggravato non era applicabile. Questa decisione aveva un impatto significativo sugli operatori economici che avevano partecipato alla gara, in quanto avevano basato le loro offerte sul presupposto che il vincolo di aggiudicazione fosse applicato.
Il Consiglio di Stato ha affrontato il tema del rapporto tra suddivisione in lotti e vincolo di aggiudicazione alla luce delle nuove disposizioni del codice degli appalti pubblici. Innanzitutto, ha sottolineato che la suddivisione in lotti è finalizzata a promuovere la partecipazione delle PMI alle gare pubbliche, contribuendo così all’accesso al mercato degli appalti pubblici, come stabilito nell’articolo 3 del d.lgs. 36 del 2023.
D’altro canto, il vincolo di aggiudicazione è stato associato a una prospettiva antitrust, mirando a evitare la formazione di posizioni dominanti e la concentrazione di potere economico. Le nuove disposizioni del codice, in particolare l’articolo 58, comma 4, hanno introdotto una serie di regole che disciplinano l’applicazione del vincolo di aggiudicazione in modo più articolato.
Secondo queste nuove disposizioni:
a) La decisione di imporre un “numero massimo di lotti per i quali è consentita l’aggiudicazione al medesimo concorrente” è rimessa alla discrezione della Stazione Appaltante. Tuttavia, se la Stazione Appaltante sceglie di applicare questo vincolo, deve fornire una “ragione specifica” per questa scelta, inclusa una spiegazione del criterio di selezione dei lotti da aggiudicare al concorrente che supera il limite.
b) La giustificazione per l’applicazione del vincolo deve essere ancorata alle caratteristiche specifiche della gara e alla prospettiva di perseguire l’efficienza della prestazione. Ciò implica che la Stazione Appaltante deve motivare in modo dettagliato la sua scelta di imporre o meno il vincolo.
c) La Stazione Appaltante può estendere il limite quantitativo a più concorrenti che sono in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Tuttavia, questa estensione deve essere giustificata da “ragioni inerenti al mercato”.
d) In considerazione dell’elevato numero di concorrenti attesi, il vincolo di aggiudicazione può essere integrato con il vincolo di partecipazione, stabilendo preventivamente il numero massimo di lotti per cui è possibile presentare un’offerta.
In sintesi, la decisione della Stazione Appaltante di applicare o meno il vincolo di aggiudicazione è rimessa alla sua discrezione, ma deve essere giustificata in modo dettagliato e basata sulle caratteristiche specifiche della gara e sulla promozione dell’efficienza. L’obiettivo principale del vincolo di aggiudicazione è prevenire la concentrazione di potere economico e garantire una sana concorrenza nel mercato degli appalti pubblici.
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In definitiva, il Consiglio di Stato ha confermato che la decisione di applicare il vincolo di aggiudicazione, e in che misura, è una scelta discrezionale della Stazione Appaltante, anche ala luce delle nuove disposizioni del Codice degli Appalti.
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La Stazione Appaltante deve motivare adeguatamente questa scelta, considerando le specifiche caratteristiche della gara e l’obiettivo di promuovere la concorrenza e l’efficienza nel settore degli appalti pubblici.
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