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06 Giugno 2025
Quando è possibile derogare all’obbligo di progettazione BIM ex art. 225 bis, co. 2 D. Lgs. 36/2023?
Il Supporto giuridico del MIT, con il parere n. 3416 del 13.05.2025, ha precisato quando è possibile derogare all’obbligo di progettazione BIM, prevista dall’art. 225-bis del D.Lgs. n. 36/2023.
A tal proposito, si rammenta che il succitato art. 225 al comma 2 stabilisce che:
”Le disposizioni di cui all’articolo 43 sull’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all’articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dell’allegato I.7”.
Orbene, è stato richiesto al MIT se tale deroga trovi applicazione nel caso di un intervento il cui DOCFAP sia stato approvato nel mese di ottobre 2024, con totale copertura finanziaria deliberata nel 2024 all’interno del CDA dell’ente, ma da inserirsi nella programmazione triennale 2025-2027.
Il MIT mette in evidenza che il tempus regit actum va riferito alla fase di programmazione; pertanto, nel caso de quo, se l’intervento non era già stato inserito al 31 dicembre 2024, la progettazione deve seguire la normativa come modificata dal correttivo.
Tale previsione risulta ad ogni modo confacente con quanto indicato nell’art. 43 del Codice, a norma del quale e precisamente del comma 1, si prevede che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell’articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all’articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’ adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale”.
In sintesi, quindi, per poter stabilire se sia possibile derogare all’obbligo di utilizzo del BIM, è fondamentale verificare la data di inserimento nella programmazione triennale dell’intervento, a nulla rilevando il solo possesso del DOCFAP.
Giova, infine, evidenziare che il riferimento all’Allegato I.7 del Codice indicato nell’art. 43 rafforza la centralità della fase di programmazione. Difatti l’art. 2, comma 5, dell’Allegato I.7, ivi citato, disciplina la redazione del DOCFAP come strumento atto ad orientare la programmazione degli interventi.
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