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30 Settembre 2022

Offerta tecnica e soccorso c.d. procedimentale

Offerta tecnica e soccorso c.d. procedimentale

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 7353 del 22/08/2022, delinea i limiti del soccorso c.d. procedimentale, finalizzato a chiarire elementi dell’offerta tecnica.

Con ricorso al T.A.R. per l’Abruzzo, la seconda e la terza classificata di una gara a procedura aperta per l’affidamento della consulenza e assistenza nella gestione di servizi informatici, lamentavano la violazione della disciplina del soccorso istruttorio – di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 – poiché avente ad oggetto elementi dell’offerta tecnica.

Con sentenza n. 149 del 17 marzo 2021, il T.A.R. accoglie le pretese dei ricorrenti, sulla base del principio secondo cui, al di fuori delle ipotesi di chiarimenti espressamente previsti in sede di procedura negoziata, dialogo competitivo e valutazione dell’anomalia delle offerte, alla stazione appaltante non è consentito chiedere chiarimenti e/o integrazioni relativamente alle offerte, anche se finalizzati ad una miglior comprensione delle stesse.

La stazione appaltante propone quindi appello al Consiglio di Stato il quale dichiara la legittimità dell’operato della commissione, per le seguenti ragioni:

  1. Il Disciplinare di gara prevede espressamente che l’offerta tecnica deve contenere una Demo funzionante, cioè una dimostrazione visiva del funzionamento del programma proposto, veicolata da un supporto informatico;
  2. la commissione giudicatrice ha quindi solo approfondito l’esame di un elemento specificamente previsto nella lex specialis, al fine di una migliore e più immediata comprensione di offerte tecnicamente complesse;
  3. l’iniziativa istruttoria è stata rivolta a tutte le imprese partecipanti, garantendone la parità di trattamento;
  4. le attività svolte non hanno in alcun modo comportato modifiche alle offerte presentate.

In particolare, la commissione giudicatrice, in sede di valutazione delle offerte tecniche, al fine di chiarirne alcuni aspetti, trasmetteva a tutti i concorrenti apposita richiesta di chiarimenti. Successivamente, la commissione, non ritenendo esaustivi tali chiarimenti, decideva di fissare un calendario di separate attività dimostrative, per poi procedere con l’attribuzione dei punteggi tecnici.

Secondo il Consiglio di Stato, quindi, è da ritenersi legittima la richiesta di chiarimenti relativi all’offerta tecnica in caso di proposte connotate da particolare complessità, con il limite che si tratti di meri chiarimenti e/o illustrazioni e che ciò non comporti modifiche sostanziali all’offerta stessa.

Ne deriva l’ammissibilità, in sede di offerta tecnica, di un soccorso c.d. procedimentale, diverso dal soccorso istruttorio che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, non può essere applicato a elementi dell’offerta tecnica ed economica.

In conclusione, la posizione assunta dal Consiglio di Stato nella pronuncia in esame si pone a favore di un “dialogo” tra commissione di gara e concorrenti nell’ottica di agevolare la valutazione delle offerte; tuttavia le stazioni appaltanti, in sede di applicazione del soccorso “procedimentale”, dovranno prestare molta attenzione a non travalicarne i limiti, al fine di evitare eventuali ricorsi.

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