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20 Giugno 2025
FVOE: Le novità del Decreto correttivo e le indicazioni ANAC del 16 aprile 2025

Con l’entrata in vigore del Decreto Correttivo, è stata rafforzata e integrata la disciplina del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), strumento essenziale nel sistema dei contratti pubblici per la verifica automatizzata dei requisiti di partecipazione degli operatori economici. L’intervento normativo ha avuto l’obiettivo di colmare alcune lacune operative emerse nella fase di attuazione, semplificando i processi e riducendo i margini di incertezza applicativa.
L’ANAC ha pubblicato in data 16 aprile 2025 un comunicato esplicativo contenente indicazioni operative per garantire un’applicazione uniforme del FVOE da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, ed evitare prassi difformi e contenziosi.
Per agevolare l’attività degli operatori, ANAC ha allegato al comunicato una tabella riepilogativa che distingue:
- le certificazioni acquisibili in modalità sincrona, ovvero disponibili in tempo reale;
- le certificazioni acquisibili in modalità asincrona, con indicazione del tempo massimo di risposta;
- le certificazioni non ancora acquisibili tramite FVOE, per le quali permangono modalità tradizionali di richiesta.
Il Decreto correttivo chiarisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono accedere ai dati presenti nel FVOE solo in presenza del consenso espresso al trattamento dei dati da parte degli operatori economici.
A tal proposito, la nuova versione del Bando tipo n. 1/2023 (attualmente in fase di aggiornamento) conterrà apposite clausole per disciplinare la manifestazione di tale consenso.
Il RUP, o un soggetto delegato, dovrà comunicare ad ANAC l’elenco dei partecipanti alla gara. Tale comunicazione costituirà prova del fatto che i soggetti elencati hanno prestato il consenso, escludendo così la necessità per ANAC di ulteriori accertamenti.
Un’ulteriore novità riguarda l’ipotesi in cui, a causa di malfunzionamenti del FVOE o delle banche dati interconnesse (art. 99, comma 3-bis), i dati richiesti non risultino disponibili entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tali casi, la stazione appaltante può comunque procedere all’aggiudicazione.
Tuttavia, ANAC raccomanda cautela: il malfunzionamento potrebbe essere solo temporaneo. Pertanto, anziché attendere il decorso dei 30 giorni, l’amministrazione può anticipare i tempi rieseguendo l’interrogazione del sistema, nel tentativo di ottenere i dati in tempo utile.
Va infine distinta l’ipotesi dei dati non acquisibili tramite FVOE perché non prodotti o non digitalizzati dagli enti certificatori. In questi casi, il sistema non può essere utilizzato in quanto non sussistono interconnessioni operative. Le stazioni appaltanti dovranno quindi richiedere direttamente tali certificazioni agli enti competenti, secondo le modalità previste prima dell’introduzione del sistema FVOE.
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