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19 Luglio 2024
Presentazione del PEF nelle concessioni: obbligo o facoltà?
Il T.A.R. Lombardia – Milano, con sentenza n. 2132 del 11/07/2024 si sofferma sull’obbligatorietà o meno per il concorrente, nelle procedure di affidamento in concessione, di allegare all’offerta economica il proprio Piano Economico Finanziario (PEF).
Nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle lampade votive cimiteriali, la ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione, contestando, tra i motivi di ricorso, la mancata presentazione da parte dell’aggiudicatario del proprio PEF, come allegato all’offerta economica.
Secondo la ricorrente, infatti, il PEF rappresenta una componente essenziale nelle procedure di concessione la cui mancanza rende l’offerta “inammissibile, non valutabile e da escludere”. Nonostante, il disciplinare di gara non prevedesse nulla in merito, la presentazione del PEF costituisce un onere deducibile dagli articoli 9, 185 comma 5 e 192 del D. Lgs. n. 36/2023.
Il motivo non può essere accolto per le ragioni che seguono.
Il citato articolo 185 detta la disciplina sui criteri di aggiudicazione dei contratti di concessione, prevedendo al comma 5 che “prima di assegnare il punteggio all’offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario”.
La finalità del PEF è quindi quella di dimostrare l’adeguatezza dell’offerta economica del concorrente che, assumendosi il rischio della domanda, ritrae dal mercato le risorse necessarie per svolgere la commessa, in modo da garantire che il servizio possa essere svolto in modo regolare in favore dell’utenza.
Inoltre, l’articolo 182 comma 5 prevede solo la facoltà da parte dell’Ente concedente di allegare al bando di gara un modello di PEF, al fine di agevolare i concorrenti nella predisposizione del documento.
Secondo i giudici di primo grado, nessuna disposizione sancisce l’obbligatorietà della presentazione del PEF nelle gare per l’affidamento delle concessioni o sanziona la sua mancata presentazione con l’esclusione dalla gara.
L’Ente concedente ha quindi la facoltà di richiedere, tra i documenti di gara, la presentazione del PEF in relazione alle circostanze della specifica concessione da affidare e quindi di allegare, tra i documenti di gara, il modello di PEF da presentare per valutarne l’adeguatezza.
Nella procedura in esame, il Disciplinare di gara non prevedeva la presentazione del PEF quale allegato dell’offerta economica, pertanto, correttamente, l’aggiudicatario non è stato escluso per la mancata allegazione.
Resta comunque ferma la facoltà per la commissione giudicatrice di richiedere spiegazioni o chiarimenti in ordine alle voci dell’offerta economica, anche tramite la presentazione postuma del PEF, per consentire l’esame dell’adeguatezza e/o dell’anomalia delle offerte.
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