• Soccorso istruttorio e DGUE: il Consiglio di Stato chiariesce il perimetro dell’istituto nel nuovo Codice dei contratti

    Blog

Home   |   Blog   |   Soccorso istruttorio e DGUE: il Consiglio di Stato chiariesce il perimetro dell’istituto nel nuovo Codice dei contratti


06 Marzo 2026

Soccorso istruttorio e DGUE: il Consiglio di Stato chiariesce il perimetro dell’istituto nel nuovo Codice dei contratti

Soccorso istruttorio e DGUE: il Consiglio di Stato chiariesce il perimetro dell’istituto nel nuovo Codice dei contratti

Con la sentenza 23 febbraio 2026, n. 1438 (Consiglio di Stato, sez V, 23.02.2026 n. 1438), la Quinta Sezione del Consiglio di Stato è intervenuta su una questione di particolare rilievo nel nuovo Codice dei contratti pubblici: la possibilità di attivare il soccorso istruttorio in caso di omessa produzione del DGUE da parte di un componente del raggruppamento temporaneo di imprese.

La vicenda trae origine dall’aggiudicazione, da parte di Invitalia quale centrale di committenza, di una procedura per lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di Napoli Est in favore di un RTI. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione dinanzi al TAR Campania, lamentando – tra l’altro – l’illegittimità del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante per sopperire al mancato caricamento del DGUE della mandante del RTI aggiudicatario.

Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo che l’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 non consentisse di sanare l’integrale omissione del DGUE, configurando un limite “quantitativo” all’operatività del soccorso istruttorio: l’integrazione sarebbe ammissibile solo rispetto a elementi mancanti di un DGUE già trasmesso, non anche rispetto alla sua totale assenza.

Il Consiglio di Stato riforma integralmente tale impostazione, offrendo una lettura più ampia dell’art. 101. In primo luogo, la Sezione chiarisce la natura del DGUE che è definito come una autodichiarazione standardizzata, introdotta in attuazione della direttiva 2014/24/UE, avente funzione di semplificazione degli oneri documentali gravanti sugli operatori economici, e non certo di irrigidimento formalistico della procedura.

La sua ratio non è quella di introdurre un ulteriore filtro espulsivo, ma di sostituire – in chiave semplificatoria – una pluralità di certificazioni e documenti e la sua mancanza, pertanto, non può essere automaticamente equiparata all’assenza della domanda di partecipazione.

In questa cornice, la sentenza valorizza la natura e la funzione del soccorso istruttorio, definendolo “uno strumento di leale collaborazione con cui la stazione appaltante chiede al concorrente, in presenza di carenze formali e ferma l’immodificabilità della propria offerta, di sanare, integrare o chiarire la documentazione presentata in gara”.

Il richiamo alla “leale collaborazione” non è meramente retorico. La Sezione collega espressamente l’istituto ai principi di matrice europea specificando che “esso costituisce espressione di sovraordinati principi di matrice europea, quali tutela della concorrenza, massima partecipazione e proporzionalità e mira ad evitare che eventuali irregolarità o inadempimenti, meramente estrinseci, possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, e ciò anche nell’interesse della stessa stazione appaltante, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore per vizi procedimentali facilmente emendabili (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 marzo 2017, n. 975).”

L’art. 56, par. 3, della direttiva 2014/24/UE consente, infatti, alle amministrazioni di chiedere agli operatori di integrare o completare documenti mancanti, entro un termine adeguato e nel rispetto della par condicio. In questa prospettiva, il nuovo art. 101 del Codice – lungi dall’introdurre restrizioni – rafforza la centralità del soccorso istruttorio, adottando un approccio sostanzialistico.

Il Collegio critica la lettura meramente letterale accolta dal TAR, osservando che la disposizione consente di “integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo”. La congiunzione “o” assume valore disgiuntivo, consentendo l’attivazione del soccorso anche quando il DGUE manchi, purché sia stata presentata la domanda di partecipazione.

Il Collegio condivide anche un passaggio del ricorso in appello laddove si legge che “l’assenza del ‘contenitore’ in presenza di parte del ‘contenuto’ non può assurgere a motivo legittimo di esclusione automatica”. La decisione valorizza i principi generali del nuovo Codice, in particolare il principio del risultato e quello della fiducia, che orientano l’interpretazione delle singole disposizioni verso soluzioni ragionevoli e proporzionate, idonee a evitare esclusioni meramente formali prive di utilità sostanziale.

L’art. 101 viene descritto come una regola che “concretizza i principi della fiducia e del risultato e ha la funzione di evitare di giungere a risultati del tutto irragionevoli volti a penalizzare senza alcuna utilità un operatore economico che ha commesso un errore agevolmente emendabile”.

Il soccorso istruttorio viene così configurato come strumento di leale cooperazione tra amministrazione e operatori economici, volto a preservare la qualità dell’offerta e l’effettività della concorrenza, evitando esclusioni sproporzionate e valorizzando l’effettiva capacità dell’operatore economico di soddisfare le esigenze della stazione appaltante.

Ti è piaciuto questo articolo?