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18 Febbraio 2022

È frazionabile il requisito di fatturato specifico nei RTI orizzontali?

È possibile frazionare il requisito del fatturato specifico all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese orizzontali, alla luce del principio di frazionabilità dei requisiti e della stessa natura dei raggruppamenti in quanto volta a favorire la partecipazione anche di concorrenti singolarmente privi dei necessari requisiti.

È frazionabile il requisito di fatturato specifico nei RTI orizzontali?

La ricorrente, seconda classificata di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica finalizzata all’inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità, proponeva ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione alla prima classificata.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sosteneva che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso, per mancanza dei requisiti di fatturato specifico così come previsti dal disciplinare, il quale prevedeva che i partecipanti dovevano aver eseguito, negli ultimi tre anni, il servizio di assistenza educativa specialistica finalizzata all’inclusione degli alunni portatori di disabilità, per un importo minimo annuo pari a € 520.000,00, IVA esclusa ed invero nel successivo punto dedicato alle indicazioni per i raggruppamenti la lex specialis prevede che: “nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito di cui al precedente punto [fatturato specifico], deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria“.Il Raggruppamento resistente, aveva dichiarato che, in caso di aggiudicazione, la mandataria avrebbe eseguito il 55% del servizio, e la mandante il restante 45%. Secondo la ricorrente, poiché la mandante aveva dichiarato di aver realizzato tale fatturato di € 520.000 soltanto per un anno, il raggruppamento avrebbe dovuto essere escluso.

I giudici, respingendo il ricorso, chiariscono che l’indicazione per il raggruppamento contenuta nel disciplinare doveva essere intesa nel seguente modo: il possesso del requisito da parte di tutti i componenti del raggruppamento si riferiva soltanto all’an ossia all’esecuzione di determinati servizi ed invece il riferimento del requisito solo in capo alla mandataria in misura maggioritaria riguardava il quantum ossia l’ammontare minimo, senza indicazione di un ammontare minimo in capo alla mandante.  Quindi, il requisito del fatturato minimo può essere frazionato fra più imprese partecipanti ad un raggruppamento, in virtù del principio della frazionabilità dei requisiti e della ratio della costituzione di un RTI, la cui natura è volta a favorire la partecipazione anche di concorrenti singolarmente privi dei necessari requisiti. Non avrebbe pertanto senso limitare la partecipazione ai soli membri di un raggruppamento già in possesso singolarmente dei requisiti di capacità.

Inoltre, ad avallo del suddetto frazionamento, i giudici riportano quanto chiarito da unanime e pacifica giurisprudenza : “nelle gare pubbliche, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola, una avente quale effetto l’esclusione dalla gara, e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente, non si può legittimamente aderire all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione, dovendo invece essere favorita l’ammissione del più elevato numero di partecipanti, in nome del principio del favor partecipationis, e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale”.

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