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05 Settembre 2025

Procedure al minor prezzo e mancata separazione tra busta amministrativa ed economica

Procedure al minor prezzo e mancata separazione tra busta amministrativa ed economica

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sez. II bis, con la sentenza n. 14869 del 28.07.2025, si pronuncia sulla legittimità dell’esclusione di un concorrente per l’inserimento dell’offerta economica in busta amministrativa, in una procedura al minor prezzo.

Nell’ambito di una procedura negoziata di lavori per la realizzazione di mense scolastiche, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, la ricorrente impugna il provvedimento di esclusione disposto nei suoi confronti per la mancata separazione tra busta amministrativa ed offerta economica.

In particolare, la ricorrente contesta le clausole del Disciplinare di gara che prescrivono – a pena di esclusione – il divieto di inserimento di elementi dell’offerta economica nella documentazione amministrativa, in quanto le stesse si pongono in contrasto sia con il principio del risultato, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, sia con i principi di proporzionalità e concorrenza.

Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.

Occorre innanzitutto evidenziare che il criterio di aggiudicazione della procedura in esame è quello del minor prezzo e, pertanto, l’offerta si compone della busta amministrativa ed economica.

Risulta evidente che in alcun modo la conoscenza anticipata da parte della stazione appaltante del ribasso percentuale offerto da una o più dei concorrenti è in grado di per sé di compromettere l’imparzialità di giudizio della stazione appaltante stessa e, quindi, di favorire l’operatore economico che abbia inserito la propria offerta economica nella “busta” contenente la documentazione amministrativa.

Non essendovi un’offerta tecnica da valutare discrezionalmente e, quindi, dei punteggi da attribuire, ma esaurendosi l’attività della stazione appaltante in un mero riscontro del possesso in capo ai soggetti partecipanti dei requisiti – generali e speciali – di partecipazione alla gara, la commistione tra le due “buste” – amministrativa ed economica – non inficia la regolarità delle operazioni di gara.

Nell’ambito di una procedura di gara al minor prezzo, la previsione, a pena di esclusione, del divieto di inserire elementi economici in busta amministrativa risulta sproporzionata, irragionevole e lesiva del principio del favor partecipationis, non venendo nella specie in rilievo l’esigenza di garantire l’imparzialità di valutazioni di carattere discrezionale da parte dell’organo di gara.

È evidente, dunque, che il principio della segretezza dell’offerta economica si giustifica sempre e solo in ragione della presenza di un’offerta tecnica, diversamente, non troverebbe fondamento in caso di aggiudicazione al minor prezzo.

In conclusione, il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 36 del 2023 si pone in contrasto con la previsione di requisiti di partecipazione che introducano eccessivi formalismi ovvero ingiustificate preclusioni alla partecipazione e indebite restrizioni alla concorrenza tra le imprese.  Pertanto, l’esclusione da una procedura al minor prezzo del concorrente che ha inserito l’offerta economica in busta amministrativa deve ritenersi illegittima.

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