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14 Giugno 2024
Quando i campioni sono elementi qualificanti l’offerta tecnica?
Il caso analizzato e risolto dal Consiglio di Stato ha avuto ad oggetto l’interpretazione corretta da attribuire ai campioni nelle procedure di gara.
Giurisprudenza costante accorda una funzione meramente dimostrativa ai campioni, oggetto di offerta tecnica; conseguentemente è sempre possibile l’attivazione del soccorso istruttorio in caso di difformità tra questi e quanto richiesto negli atti di gara.
Viceversa nella fattispecie oggetto di disamina, concernente una gara di fornitura di kit medici, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che i campioni fossero elementi qualificanti l’offerta tecnica e conseguentemente oggetto di verifica per la relativa attribuzione dei punteggi da parte della commissione di gara.
In sede di chiarimenti, nella procedura di gara controversa, la Stazione Appaltante aveva specificato che elemento necessario per poter ritenere idonea l’offerta presentata fosse la garanzia del rispetto delle tecniche asettiche del kit oggetto di affidamento.
Pertanto la Commissione giudicatrice era chiamata a valutare i campioni, con riferimento a questo aspetto e non alla possibilità di impiego del pacco, a prescindere dalla elencazione degli elementi fatta all’interno del capitolato.
La Corte d’Appello evidenziava la correttezza della motivazione scritta dal giudice di prime cure, in base alla quale “la campionatura, secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione (15 marzo 2021, n. 2243; id. 5 maggio 2017, n. 2076), non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti”; in altre parole, “la campionatura non coincide con l’offerta tecnica, il cui contenuto è analiticamente indicato dal disciplinare di gara (mediante la previsione dell’obbligo di produrre la scheda-tipo informativa, la scheda tecnica ecc.), ma rappresenta concretamente (e non nella sua raffigurazione tecnico-descrittiva) il prodotto offerto” (Consiglio di Stato, Sezione III, 4 agosto 2022, n. 6827).
Nonostante la correttezza dei principi suindicati, il Collegio riteneva che nella fattispecie dovesse essere fornita una lettura diversa degli atti di gara.
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Più precisamente, l’art. 7 del Disciplinare di gara, disciplinante la campionatura, descriveva le modalità e tempi per la consegna dei campioni.
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Inoltre, l’ art. 9 – “Criterio di aggiudicazione” prevedeva che per la valutazione dell’offerta tecnica “la Commissione giudicatrice appositamente nominata esprimerà una valutazione tecnico-qualitativa, sulla base della documentazione tecnica pervenuta dai Concorrenti. I parametri di valutazione e i relativi punteggi sono di seguito riportati per tutti i lotti di gara.”
Talché la Commissione avrebbe valutato gli elementi desumibili sia “da relazione tecnica e catalogo” sia da “scheda tecnica e campionatura”.
Sia per i primi (V1, V2, V3, V4, V5, V6 e V7) sia per i secondi (V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16 e V17) il Disciplinare descriveva l’attribuzione di punteggi variabili. Più precisamente, per la campionatura 28 punti sui 70 totali.
È evidente quindi che la Stazione Appaltante abbia inserito la campionatura tra gli elementi sostanziali e qualificanti l’offerta tecnica, da valutare ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi e non ha assegnato ai campioni una “funzione dimostrativa, assumendo lo scopo di consentire l’apprezzamento, dal vivo, dei prodotti presentati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11 agosto 2017, n. 3996; sez. III, 3 luglio 2017, n. 3246)”, come invece indicato dal Tar nella sentenza appellata.
La Commissione quindi avrebbe valutato anche i campioni, i quali sarebbero dovuti risultare conformi alle richieste esplicitate dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara e per i quali sarebbe stata prevista l’attribuzione di un punteggio specifico.
Viceversa, considerare i campioni come mero strumento di dimostrazione dell’offerta tecnica, avrebbe svuotato di contenuto l’art. 9, lettera A) del Disciplinare di gara in base al quale si prevedeva l’assegnazione di un punteggio qualificante.
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