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06 Novembre 2026
Stretta sui PPP e vincoli di indebitamento: le novità del Ddl Bilancio 2027

Il disegno di legge di Bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre, propone nuove regole contabili per gli enti locali. Per le opere pubbliche, la novità principale riguarda il partenariato pubblico-privato (PPP), che verrebbe incluso nell’indebitamento delle amministrazioni con possibili effetti sull’avvio di nuovi investimenti.
La proposta introduce una presunzione di indebitamento, mantenendo i criteri europei sulla distribuzione dei rischi. Per la classificazione fuori bilancio, il privato deve assumere il rischio di costruzione e almeno uno tra quelli di disponibilità e di domanda. Garanzie pubbliche e clausole di riequilibrio possono incidere sulla valutazione se riducono sostanzialmente l’esposizione del concessionario. Le regole contabili si applicherebbero alle operazioni perfezionate dopo l’entrata in vigore della legge.
Per le amministrazioni centrali dello Stato e le rispettive società in house, il testo introduce un parere preventivo obbligatorio della Ragioneria sui profili rilevanti per la classificazione Eurostat, senza soglie minime di valore. Il parere dovrebbe precedere il bando nelle procedure a iniziativa pubblica e l’approvazione della proposta nella finanza di progetto a iniziativa privata. Resterebbe fermo il parere del NARS (Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità) per progetti di interesse statale o finanziati con contributo statale, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro.
La manovra consentirebbe inoltre l’utilizzo dell’avanzo libero presunto già nel bilancio di previsione agli enti che, in ciascun esercizio dell’ultimo triennio rendicontato, abbiano accertato un avanzo disponibile almeno pari a quello presunto nel relativo preventivo. Resterebbero esclusi gli enti locali sanzionati per omessi invii contabili alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap).
L’importo applicabile sarebbe il minore tra la disponibilità dell’ultimo rendiconto, al netto della quota già applicata al bilancio dell’esercizio precedente, e quella presunta. Per le spese correnti il vincolo delle “spese a carattere non permanente” verrebbe sostituito da esclusioni specifiche: personale a tempo indeterminato, contratti di servizio, utenze, locazioni passive, interessi passivi e trasferimenti pluriennali.
Per alcuni Comuni sopra i 20.000 abitanti, l’articolo 124 prevede dal 2027 la cancellazione del debito per anticipazioni di liquidità. L’adesione, da comunicare alla Ragioneria con delibera consiliare entro il 1° marzo 2027, comporterebbe vincoli sull’utilizzo dell’avanzo e versamenti annuali allo Stato fino al 2051 commisurati ai minori oneri. Per gli enti in dissesto, riequilibrio pluriennale o con specifici accordi di ripiano è previsto un fondo da 200 milioni annui nel 2028 e nel 2029.
Il contributo alla finanza pubblica per il 2027 e il 2028 resterebbe nei bilanci degli enti, accantonato nella Missione 20. Una norma interpretativa chiarisce inoltre che il tetto del 2% dell’importo a base di gara per gli incentivi tecnici include oneri previdenziali, assistenziali e IRAP. La programmazione degli investimenti richiederebbe quindi attenzione agli effetti sui bilanci: con margini di indebitamento ridotti, anche un significativo apporto di capitali privati potrebbe non bastare ad avviare nuovi PPP.
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