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19 Giugno 2026
Non tutto ciò che è green è CAM. Il ruolo dei criteri ambientali ulteriori negli appalti pubblici

Nel linguaggio degli appalti pubblici sostenibili si tende spesso a utilizzare l’espressione “criteri green” come sinonimo di CAM. Si tratta, tuttavia, di una semplificazione non sempre corretta. I Criteri Ambientali Minimi rappresentano certamente il principale strumento attraverso cui il legislatore ha reso obbligatoria l’integrazione delle esigenze ambientali negli affidamenti pubblici, ma non esauriscono l’intero spazio della sostenibilità nella progettazione e nella valutazione delle gare.
Il punto merita attenzione, perché dalla corretta distinzione tra CAM e ulteriori criteri green discendono conseguenze operative rilevanti sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici.
I CAM, infatti, hanno una funzione precisa. Individuano, per determinate categorie merceologiche, il livello minimo di prestazione ambientale che deve essere recepito nella documentazione progettuale e di gara. L’art. 57 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti debbano contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM.
La norma è significativa proprio per l’uso dell’espressione “almeno”. I CAM non costituiscono, quindi, il perimetro massimo della sostenibilità ambientale negli appalti, ma il livello minimo obbligatorio dal quale la stazione appaltante deve partire quando esiste un decreto CAM applicabile alla categoria oggetto di affidamento. In altri termini, se vi sono CAM pertinenti, la stazione appaltante non può ignorarli, né può limitarsi a richiami generici o meramente formali. Deve tradurli correttamente nella lex specialis, nelle specifiche tecniche, nelle clausole contrattuali e, ove previsto, nei criteri premianti.
Diversa è la funzione dei criteri green ulteriori. Essi non sono necessariamente CAM, né devono essere confusi con le specifiche tecniche minime imposte dai decreti ministeriali. Si tratta, piuttosto, di criteri che la stazione appaltante può introdurre, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica e progettuale, per valorizzare prestazioni ambientali più elevate, soluzioni innovative, modelli organizzativi più sostenibili o modalità esecutive idonee a ridurre l’impatto ambientale dell’appalto.
Questi criteri possono riguardare, ad esempio, la riduzione delle emissioni nella logistica, l’impiego di materiali riciclati o riciclabili oltre le soglie minime previste, la riduzione degli imballaggi, l’efficientamento energetico dei processi, la gestione circolare dei rifiuti, la tracciabilità ambientale della filiera, l’utilizzo di sistemi di monitoraggio dei consumi o l’adozione di piani migliorativi per la riduzione dell’impatto ambientale durante l’esecuzione del contratto.
La differenza è, dunque, sostanziale. Le specifiche tecniche CAM stabiliscono il livello minimo che la prestazione deve rispettare per essere conforme alla disciplina ambientale obbligatoria. I criteri green ulteriori, invece, servono a selezionare e premiare offerte che vadano oltre quel livello minimo, introducendo elementi migliorativi rispetto alla base ambientale imposta dalla normativa.
Questa distinzione è particolarmente importante nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’art. 108 del Codice consente, infatti, di valutare l’offerta sulla base di criteri oggettivi, anche di carattere qualitativo, ambientale e sociale, purché connessi all’oggetto dell’appalto. Ciò significa che la sostenibilità può diventare un fattore competitivo, ma solo se i criteri sono costruiti in modo coerente, proporzionato e verificabile.
Il rischio, altrimenti, è duplice. Da un lato, vi è il rischio di ritenere erroneamente che l’inserimento dei CAM esaurisca ogni possibile valutazione ambientale della gara, con conseguente impoverimento della qualità progettuale dell’appalto. Dall’altro lato, vi è il rischio opposto: introdurre criteri green generici, suggestivi o meramente dichiarativi, privi di reale collegamento con l’oggetto del contratto e difficili da misurare in sede di valutazione o da controllare durante l’esecuzione.
Un criterio ambientale ulteriore, per essere legittimo ed efficace, non deve limitarsi a evocare concetti ampi come “sostenibilità”, “impatto ambientale ridotto” o “attenzione all’ambiente”. Deve indicare con sufficiente chiarezza quale prestazione migliorativa viene richiesta o premiata, in che modo essa sarà valutata, quali documenti o elementi tecnici dovranno essere prodotti dall’operatore economico e come l’impegno assunto potrà essere verificato nella fase esecutiva.
Il tema, quindi, non è soltanto formale. Una clausola ambientale mal costruita può generare incertezza, contenzioso, difficoltà nella comparazione delle offerte e, soprattutto, impossibilità di controllo in corso di esecuzione. Al contrario, un criterio green ben formulato consente alla stazione appaltante di orientare il mercato verso soluzioni più sostenibili e di trasformare la sostenibilità da dichiarazione di principio a contenuto effettivo della prestazione contrattuale.
In questa prospettiva, i CAM e i criteri green ulteriori devono essere letti come strumenti complementari. I primi assicurano una base minima uniforme, obbligatoria e standardizzata; i secondi consentono alla stazione appaltante di valorizzare, caso per caso, obiettivi ambientali più ambiziosi, calibrati sulle caratteristiche dello specifico affidamento.
Non tutto ciò che è green, dunque, è CAM. Ma proprio per questo la progettazione della gara assume un ruolo decisivo. La stazione appaltante deve prima verificare l’esistenza e la corretta applicazione dei CAM pertinenti, e poi valutare se vi siano ulteriori profili ambientali che meritano di essere premiati o disciplinati. Solo così la sostenibilità negli appalti può superare la logica dell’adempimento minimo e diventare uno strumento effettivo di qualità, innovazione e responsabilità nell’acquisto pubblico.
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