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15 Maggio 2026
Soccorso istruttorio e DGUE: limiti applicativi e sanabilità dell’omissione

Il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Campania – Sezione I, con sentenza n. 2926 del 7 maggio 2026, si pronuncia sulla possibilità di attivare il procedimento di soccorso istruttorio in caso di omessa produzione in gara del D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo).
La controversia trae origine dalla procedura indetta dalla Provincia di Caserta per l’affidamento dei lavori di revamping dell’impianto STIR di Santa Maria Capua Vetere. All’esito della gara, la società seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, contestando – tra l’altro – l’illegittima attivazione del soccorso istruttorio in favore del concorrente aggiudicatario, cui era stata consentita la produzione tardiva del D.G.U.E. relativo ai progettisti indicati.
Secondo la prospettazione della ricorrente, tale omissione avrebbe dovuto determinare l’esclusione automatica del concorrente, trattandosi di carenza documentale essenziale non sanabile ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
La censura sollevata non può essere accolta, per le ragioni che seguono.
Nel ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il T.A.R. valorizza una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. V, 23/02/2026, n. 1438), secondo cui l’istituto del soccorso istruttorio, come delineato dal nuovo codice, può essere legittimamente attivato per sanare l’omessa produzione del D.G.U.E., trattandosi di un documento che attiene alla dimostrazione del possesso dei requisiti e non all’offerta in senso stretto.
Muovendo da tale premessa, il Collegio esclude che la mancata allegazione del D.G.U.E. integri una causa di esclusione automatica, ritenendo invece che essa configuri una carenza formale suscettibile di sanatoria. In tale prospettiva, l’attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante viene ritenuta conforme al dettato dell’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
La pronuncia si inserisce in un orientamento che tende a valorizzare la funzione sostanziale del D.G.U.E., quale strumento dichiarativo volto a semplificare e standardizzare la verifica dei requisiti, senza tuttavia assumere rilievo autonomo tale da giustificare l’esclusione in caso di sua omissione, ove il requisito sia in concreto posseduto.
In questa prospettiva, il T.A.R. ribadisce che il soccorso istruttorio costituisce uno strumento di leale collaborazione tra amministrazione e operatore economico, finalizzato a evitare che irregolarità meramente documentali possano pregiudicare la partecipazione alla gara.
In conclusione, la sentenza in commento conferma un’interpretazione sostanzialistica dell’istituto, coerente con i principi del nuovo Codice dei contratti pubblici, e in particolare con il favor partecipationis e il principio del risultato.
L’omessa produzione del D.G.U.E., in assenza di effetti sull’offerta e sul possesso dei requisiti, non può dunque assumere portata espulsiva, dovendo essere consentita la sua integrazione mediante l’attivazione del procedimento di soccorso istruttorio.
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