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09 Giugno 2020

Principio di separazione delle offerte

Il TAR Bologna conferma il principio di separazione delle offerte

Principio di separazione delle offerte

Viene confermato il principio di separazione delle offerte con sentenza n. 00352/2020 pubblicata il 27 maggio 2020, il TAR BOLOGNA.

La documentazione tecnica non può contenere alcun riferimento di carattere economico, pena l’esclusione dalla procedura.

Entrando nel merito, la società ricorrente contesta l’aggiudicazione nei confronti del concorrente che in offerta tecnica descrive “Guasti fermo macchina prolungato: in caso di tempi di riparazione oltre le 48 ore solari dalla chiamata, è prevista la fornitura di un sistema “muletto” con caratteristiche tecniche equiparabili. Consegnata al cliente la strumentazione riparata, il muletto deve essere restituito a (omissis) entro 3 giorni lavorativi: in caso di superamento dei 3 giorni per cause non imputabili a (omissis), il prestito gratuito verrà considerato locazione, con un addebito di euro 100 più IVA per ogni giorno supplementare durante il quale il muletto sarà trattenuto da parte Vostra”.

Ebbene, proprio per il rispetto del principio, contenuto anche nella lex specialis che “la documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica”, il TAR ha correttamente accolto il ricorso, in quanto la fattispecie decritta sancisce in maniera evidente il riferimento economico, e oltretutto condizionato, all’interno della busta tecnica.

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