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16 Ottobre 2026
Avvalimento negli appalti pubblici: la disponibilità effettiva delle risorse secondo il Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 7462 del 12 ottobre 2026, il Consiglio di Stato approfondisce il rapporto tra requisiti di qualificazione, risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria ed effettiva esecuzione dell’appalto. Una pronuncia che offre indicazioni operative per stazioni appaltanti e operatori economici.
L’avvalimento rappresenta uno strumento attraverso il quale un operatore economico può partecipare a una procedura di gara facendo affidamento sulle capacità e sulle risorse di un altro soggetto. La sua corretta applicazione richiede, tuttavia, che gli impegni assunti dalle parti trovino riscontro nell’organizzazione concreta delle prestazioni.
Su questo aspetto interviene il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 7462 del 12 ottobre 2026, relativa a una procedura per la fornitura di autobus elettrici destinati al trasporto pubblico regionale.
La controversia riguardava l’aggiudicazione di un lotto per 25 autobus, del valore di circa 8,59 milioni di euro. L’impresa aggiudicataria aveva fatto ricorso all’avvalimento di una società produttrice cinese per acquisire i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dalla gara.
Il contratto prevedeva la disponibilità di stabilimenti, linee produttive, attrezzature e personale. Dalla documentazione emergeva, tuttavia, che gli autobus sarebbero stati interamente costruiti dall’impresa ausiliaria e successivamente acquistati e distribuiti dall’aggiudicataria.
L’articolo 104 del D.Lgs. 36/2023 disciplina l’avvalimento, valorizzando il collegamento tra requisiti di qualificazione e risorse necessarie per eseguire le prestazioni contrattuali.
In particolare, il comma 9 attribuisce alla stazione appaltante il compito di effettuare verifiche sostanziali sull’effettivo possesso e impiego delle risorse oggetto dell’avvalimento durante l’esecuzione dell’appalto.
La disposizione affida inoltre al Responsabile unico del progetto il controllo sull’utilizzo delle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria.
Il principio evidenziato dalla sentenza riguarda quindi la corrispondenza tra quanto dichiarato nel contratto e l’effettiva disponibilità delle capacità produttive necessarie alla prestazione.
Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha rilevato una contraddizione tra il contratto di avvalimento e il rapporto commerciale effettivamente instaurato.
Le medesime risorse produttive formalmente messe a disposizione dell’impresa concorrente continuavano infatti a essere utilizzate dall’ausiliaria per costruire gli autobus destinati alla successiva vendita.
Secondo i giudici, tale organizzazione rendeva impossibile, già in una valutazione preventiva, l’utilizzo delle risorse da parte dell’impresa ausiliata secondo quanto previsto dal contratto di avvalimento.
Il Collegio ha quindi qualificato l’avvalimento come simulato, richiamando la disciplina civilistica della simulazione contrattuale.
La decisione evidenzia un elemento rilevante: la semplice individuazione delle risorse nel contratto non è sufficiente quando l’operazione economica complessiva ne esclude la concreta messa a disposizione.
Per questa ragione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e annullato l’aggiudicazione.
La pronuncia offre indicazioni utili per rafforzare la qualità delle verifiche nelle procedure di affidamento.
Per le stazioni appaltanti diventa centrale esaminare la coerenza tra contratto di avvalimento, struttura dell’offerta, accordi commerciali e modalità previste per l’esecuzione.
Un’attenzione particolare riguarda le operazioni nelle quali l’impresa ausiliaria assume anche il ruolo di produttore o subfornitore di una parte determinante della commessa.
Per gli operatori economici, la sentenza valorizza l’importanza di definire con precisione le risorse messe a disposizione, le modalità del loro utilizzo e le responsabilità operative delle imprese coinvolte.
In questo contesto, la documentazione contrattuale assume una funzione sostanziale: deve rappresentare fedelmente il modello organizzativo attraverso il quale sarà eseguito l’appalto.
La sentenza n. 7462/2026 richiama l’attenzione su una dimensione fondamentale della contrattualistica pubblica: la qualificazione degli operatori deve riflettere capacità effettivamente disponibili e utilizzabili.
L’avvalimento conserva il proprio valore quale strumento di accesso al mercato e di collaborazione tra imprese, purché sia sostenuto da un assetto contrattuale coerente con le prestazioni da realizzare.
Per amministrazioni e imprese, il principio espresso dal Consiglio di Stato costituisce un riferimento per migliorare la progettazione degli accordi, rafforzare i controlli e assicurare maggiore trasparenza nell’esecuzione dei contratti pubblici.
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