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02 Maggio 2025
Delibera ANAC n. 89/2025: legittima la nomina del RUP a Presidente della Commissione di gara anche in appalti sopra soglia.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la Delibera n. 89 dell’11 marzo 2025, ha fornito un importante chiarimento interpretativo sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), esprimendosi su un’istanza presentata da MIA Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l., relativa alla procedura di gara indetta dal Comune di Belvedere Marittimo (CS) per l’affidamento dei servizi integrati di igiene ambientale (CIG B0B63E4686 – importo a base d’asta: € 5.210.765,16).
Con istanza acquisita al protocollo ANAC n. 8462 del 20 gennaio 2025, la società ha sollevato due rilievi:
- La nomina del RUP (Responsabile Unico del Progetto) come Presidente della Commissione giudicatrice, in una procedura sopra soglia comunitaria;
- La presunta incompatibilità di un commissario, dirigente nel Comune di Diamante, ente che attualmente ha in corso un rapporto contrattuale con la società risultata aggiudicataria della gara in oggetto.
L’ANAC ha ricordato che già dal D.Lgs. 56/2017 era stato superato il principio di incompatibilità assoluta tra il ruolo di RUP e quello di componente della Commissione giudicatrice (ex art. 77, D.Lgs. 50/2016), lasciando alla Stazione Appaltante una valutazione caso per caso. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023), l’art. 93, comma 3, stabilisce chiaramente che:
“La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP”
La Relazione illustrativa al Codice del Consiglio di Stato sottolinea che, venendo incontro alle esigenze delle amministrazioni, è stato previsto che la presidenza possa essere affidata a un dipendente con adeguate competenze, e non necessariamente a un dirigente. Inoltre, viene definitivamente legittimata la presenza del RUP nella commissione giudicatrice, anche se l’art. 93 non specifica esplicitamente che possa assumerne la presidenza (a differenza dell’art. 51 per gli affidamenti sotto soglia).
Tuttavia, l’ANAC ha ritenuto legittima tale possibilità, in assenza di motivi ostativi e nel rispetto dei criteri di trasparenza e competenza.
La seconda questione riguardava un ipotetico conflitto di interessi legato al ruolo di un commissario che, in qualità di responsabile del settore rifiuti presso un ente diverso (Comune di Diamante), aveva un rapporto istituzionale con la ditta risultata aggiudicataria.
L’ANAC ha respinto tale rilievo, chiarendo che:
- la mera conoscenza tra il commissario e la ditta concorrente, fondata su rapporti di servizio o istituzionali, non configura automaticamente un conflitto di interessi;
- si tratta di una dinamica fisiologica e ricorrente nella gestione dei contratti pubblici, che non compromette l’imparzialità della procedura, in assenza di interessi personali, diretti o indiretti.
In sintesi, con questa delibera, l’ANAC fornisce un contributo interpretativo di rilievo nell’attuazione del nuovo Codice dei Contratti, riaffermando la flessibilità e responsabilizzazione delle amministrazioni nella nomina delle Commissioni giudicatrici e nella gestione del rischio di conflitto di interessi. Il principio guida resta quello della valutazione concreta e non astratta delle situazioni, in un’ottica di efficienza, trasparenza e professionalità della pubblica amministrazione.
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