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30 Ottobre 2026
Non basta più dichiararsi sostenibili: cosa cambia per le imprese con le nuove norme contro il greenwashing

Dal 27 settembre 2026 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 30/2026. Dichiarazioni ambientali, certificazioni e impegni di sostenibilità devono rispettare requisiti più stringenti, imponendo alle imprese maggiore trasparenza e verificabilità.
La sostenibilità rappresenta ormai un elemento centrale nelle strategie commerciali delle imprese. Espressioni come “prodotto ecologico”, “azienda sostenibile” o “impatto zero” vengono frequentemente utilizzate per valorizzare prodotti e servizi, senza tuttavia essere sempre accompagnate da informazioni verificabili.
Per contrastare il fenomeno del greenwashing, il legislatore italiano ha adottato il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 e modifica il Codice del consumo.
Le nuove disposizioni, applicabili dal 27 settembre 2026, introducono regole più rigorose sulle dichiarazioni ambientali e sull’utilizzo delle etichette di sostenibilità.
Le dichiarazioni ambientali devono essere dimostrabili
Una delle principali novità riguarda le cosiddette asserzioni ambientali generiche.
L’articolo 23 del Codice del consumo considera in ogni caso ingannevole formulare dichiarazioni ambientali generiche senza poter dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti.
Affermazioni come “verde” o “amico dell’ambiente” non possono quindi essere utilizzate liberamente senza adeguato fondamento.
Inoltre, una caratteristica ambientale positiva relativa a un singolo componente non può essere estesa all’intero prodotto o all’impresa.
La comunicazione ambientale deve essere precisa, circostanziata e supportata da elementi verificabili.
Certificazioni e impegni futuri di sostenibilità
Il decreto interviene anche sull’utilizzo dei marchi di sostenibilità, vietando quelli non basati su sistemi di certificazione conformi ai requisiti normativi o non istituiti da autorità pubbliche.
Occorre tuttavia distinguere tra certificazioni di sistema e certificazioni di prodotto.
Ad esempio, la certificazione ISO 14001 attesta la conformità del sistema di gestione ambientale, ma non dimostra automaticamente che tutti i prodotti commercializzati siano ecologici.
Anche gli impegni futuri sono soggetti a nuove condizioni.
Dichiarazioni come “zero emissioni entro il 2030” devono essere sostenute da piani realistici, obiettivi misurabili, scadenze definite e verifiche periodiche indipendenti.
È inoltre vietato dichiarare che un prodotto abbia un impatto climatico neutro, ridotto o positivo sulla base della sola compensazione delle emissioni di gas serra.
Le conseguenze per le imprese
Le violazioni possono comportare l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sanzioni amministrative che, secondo la disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette, possono raggiungere i 10 milioni di euro.
Diventa quindi opportuno verificare preventivamente le dichiarazioni ambientali riportate su siti internet, cataloghi, imballaggi e materiali pubblicitari, assicurandone la coerenza con le prestazioni effettive e con le certificazioni possedute.
A tal fine, le imprese dovrebbero integrare nei propri sistemi di governance e compliance procedure di controllo delle comunicazioni ambientali, coinvolgendo le funzioni marketing, sostenibilità e legale.
Dalla sostenibilità dichiarata alla sostenibilità dimostrata
Il D.Lgs. 30/2026 segna un cambiamento significativo: la sostenibilità non può più essere comunicata attraverso formule suggestive prive di adeguato supporto documentale.
La sfida per le imprese non consiste nel comunicare meno sostenibilità, ma nel comunicarla meglio.
Trasparenza, verificabilità e correttezza delle informazioni diventano così strumenti essenziali non soltanto di conformità normativa, ma anche di credibilità e competitività sul mercato.
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