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18 Luglio 2025
Rispetto della normativa disabili e onere dichiarativo in gara

Il Tribunale Amministrativo per le Marche, sez. I, con sentenza n. 559 del 01.07.2025, si esprime sull’onere dichiarativo dell’operatore economico in relazione al requisito del rispetto della normativa sui disabili.
Nell’ambito di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di sicurezza complementare mediante vigilanza privata armata presso uffici giudiziari, la prima in graduatoria ha presentato ricorso avverso il provvedimento di esclusione disposto nei suoi confronti per la violazione della normativa sui disabili di cui alla Legge n. 68/1999.
In particolare, in fase di verifica dei requisiti, la stazione appaltante, ha acquisito la certificazione del Centro per l’Impiego competente che attestava la regolarità della posizione della ricorrente in quanto la stessa non era soggetta alla predetta disciplina, sul presupposto che il personale della vigilanza privata armata sarebbe considerato equiparabile al personale di polizia, rendendo così applicabile la causa di esonero di cui all’art. 3, comma 4, della Legge n. 68/1999 che limita il collocamento dei disabili nei soli servizi amministrativi.
La stazione appaltante non ha ritenuto tuttavia condivisibile tale orientamento interpretativo poiché considerato in contrasto con la sentenza della Corte di Cassazione – Sez. Lavoro n. 12911/2017 secondo cui i servizi di vigilanza forniti da un’impresa privata non possono considerarsi “servizio di polizia”. La stazione appaltante ha quindi disposto l’esclusione dell’operatore economico, aderendo all’orientamento della Corte Costituzionale e ignorando, quindi, l’attestazione di regolarità del Centro per l’Impiego.
Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
Secondo la costante giurisprudenza, gli uffici amministrativi competenti in materia non sarebbero tenuti ad adeguarsi a pronunce giurisprudenziali di cui non sono parte del giudizio (nel caso di specie quello dinnanzi alla Corte Costituzionale di cui alla citata sentenza).
Inoltre, la stessa giurisprudenza amministrativa ha anche osservato che, ai fini della legittima partecipazione alle gare pubbliche, ciò che rileva è l’avvenuta presentazione, in sede di offerta, della sola autocertificazione circa la sussistenza del requisito di trovarsi in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili. Spetta poi alla stazione appaltante l’onere di accertare la veridicità di quanto dichiarato.
Anche ammesso che residui, in capo alla stazione appaltante, un margine di discrezionalità per svolgere proprie autonome verifiche, in aggiunta a quelle dell’amministrazione competente in materia di inserimento lavorativo, la stessa avrebbe dovuto quantomeno attivare il soccorso istruttorio al fine di verificare l’effettivo adempimento dell’onere assuntivo. Tale incertezza interpretativa, infatti, non può andare immediatamente a discapito dell’offerente che ha comunque correttamente dichiarato in gara la regolarità della sua posizione.
Occorre osservare, infine, che, anche volendo aderire all’interpretazione normativa seguita dalla stazione appaltante, l’attivazione del soccorso istruttorio avrebbe consentito alla ricorrente di dimostrare il possesso del requisito di ordine generale, potendo allegare l’avvenuta assunzione di un disabile addirittura prima dell’indizione della gara.
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