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15 Novembre 2024
Nuovi incentivi per Start-Up e PMI Innovative: agevolazioni fiscali e investimenti mirati
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024 la Legge 28 ottobre 2024 n. 162 , che introduce nuove disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle Start-Up e delle PMI Innovative attraverso agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
Una delle principali novità è la detrazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per chi investe in Start-Up e PMI Innovative. Qualora la detrazione superi l’ammontare dell’imposta lorda dovuta, l’eccedenza si trasforma in un credito di imposta. Tale credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi per ridurre le imposte dovute o per compensare altre somme a debito ed è fruibile sia nel periodo di imposta in cui viene presentata la dichiarazione sia nei periodi di imposta successivi.
Inoltre, con l’obiettivo di supportare la patrimonializzazione delle imprese italiane e rafforzare filiere produttive, reti e infrastrutture strategiche, la Legge consente al Patrimonio Destinato di intervenire tramite la sottoscrizione di quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) di nuova costituzione.
Questi Organismi, istituiti in Italia, devono essere gestiti da Società di Gestione del Risparmio (SGR) autorizzate secondo l’art. 34 del Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o da altri gestori autorizzati ai sensi degli artt. 41-bis, 41-ter e 41-quater dello stesso Testo Unico.
È inoltre richiesto che la loro politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato e rispetti le seguenti condizioni:
- Gli OICR devono investire prevalentemente in titoli di aziende italiane di medie e piccole dimensioni, quotate e con sede e stabile organizzazione in Italia;
- Una parte minore del portafoglio può essere destinata a titoli italiani per ottimizzare la gestione dei rischi e della liquidità, rispettando i criteri definiti dal Regolamento di attuazione;
- Le disposizioni precedenti valgono anche per titoli di aziende italiane in fase di quotazione, con una data certa di inizio negoziazione;
- Gli OICR possono investire, per ottimizzare la gestione della liquidità, anche in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da altri Stati dell’Eurozona o dalla Commissione Europea;
- La partecipazione del Patrimonio Destinato negli OICR è limitata al 49% del patrimonio complessivo, mentre il restante deve essere sottoscritto da investitori privati nelle stesse condizioni.
Le disposizioni introdotte si applicano agli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
La Legge entrerà in vigore il prossimo 22 novembre.
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