-
Blog
14 Aprile 2023
La suddivisione in lotti nel D.Lgs. 36/2023 e il ritorno delle “aste combinatorie”
L’articolo 58 del D. Lgs. 36/2023, di recente entrato in vigore pone conferme e novità sulla suddivisione in lotti rispetto al D. Lgs. 50/2016.
Come primo elemento di conferma, sull’onda della direttiva comunitaria, resta valido l’obbligo di suddivisione in lotti, ciò in favore di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Cita infatti l’art. 58 al comma 1 che “Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture”.
“
Si conferma quindi l’obbligo di suddivisione in lotti per lavori, servizi e forniture.
”
L’elemento di relativa novità dell’art. 58 risiede nei commi n. 2 e 3, in quanto la Stazione Appaltante deve motivare, in caso di mancata suddivisione in lotti, l’adeguatezza del valore stimato dell’appalto a garantire la potenziale partecipazione delle PMI. Cita infatti il comma 2 che “Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.” Inoltre, le Stazioni Appaltanti devono indicare “i criteri di natura qualitativa” o i “criteri di natura quantitativa” concretamente seguiti nella suddivisione in lotti.
In sintesi, considerando quindi che rimane sostanzialmente confermato l’obbligo di motivare la mancata divisione in lotti e di richiamare la mancata divisione ad una attenta verifica della non lesione della potenziale partecipazione delle PMI, l’ulteriore elemento di novità rispetto all’attuale codice (D. Lgs. 50/2016) è l’ufficializzazione delle “offerte sulle associazioni di lotti”. Tale descrizione, indicata al comma 5 dell’articolo 58 pone un elemento di novità in quanto viene per la prima volta introdotta a livello normativo la possibilità per le Amministrazioni di poter pubblicare quelle che nella letteratura economica sono definite come le “combinatorial auctions” o “aste combinatorie”.
L’ asta combinatoria è già stata utilizzata in passato in mercati complessi, come ad esempio per l’affidamento del mercato della telefonia fissa (es. Consip 2005, gara per telefonia fissa, connettività IP e connessione dati via satellite).
Nell’asta combinatoria, chiamata oggi dal codice “associazione di lotti” la Stazione Appaltante continua a suddividere la procedura in lotti, ma anziché aggiudicarli singolarmente, può aggiudicare ad offerte di lotti “associati” in quanto risultante più vantaggiosa dell’offerta sui singoli lotti. In altre parole, sono i fornitori che partecipano alla gara a presentare offerta per gruppi di lotti che permettono loro di assicurare in caso di aggiudicazione delle complementarietà positive, e quindi di offrire qualità maggiore e/o costi inferiori sulla somma dei lotti.
In tal modo la Stazione Appaltante, non conoscendo le efficienze del mercato, tramite l’asta combinatoria, può avere la possibilità di ottenere un maggior vantaggio in termini di rapporto qualità prezzo dall’aggiudicare più oggetti (lotti) simultaneamente anziché in maniera separata.
“
Un limite riscontrato dal mercato nel gestire le aste combinatorie è dato dalla complessità delle stesse, per cui si consiglia di utilizzarle per un numero limitato di lotti.
”
Da ultimo rimane confermata con il nuovo codice la possibilità di porre limiti di partecipazione e limiti di aggiudicazione a più lotti.
Ti è piaciuto questo articolo?