-
Blog
07 Febbraio 2025
Accesso agli atti nel nuovo Codice: la posizione della giurisprudenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. prima quater, con sentenza n. 584 del 14.01.2025, si sofferma sul procedimento di accesso agli atti e diritto alla riservatezza, rimarcando la necessità di applicare la disciplina prevista dal nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023).
Nell’ambito di una procedura multi-lotto per l’affidamento del servizio di ristorazione a basso impatto ambientale da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicatario presenta un’offerta tecnica oscurata, esercitando il proprio diritto di riservatezza di cui all’articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.
La ricorrente, seconda classificata, contesta il comportamento adottato dalla stazione appaltante nell’ambito del procedimento di accesso agli atti, in quanto la stessa:
- non avrebbe correttamente valutato le motivazioni sostenute dall’aggiudicatario ai fini dell’oscuramento di parti della propria offerta tecnica;
- non avrebbe reso immediatamente disponibile alla ricorrente la documentazione ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023.
Con riguardo al secondo punto, la stazione appaltante si difende in giudizio sostenendo la correttezza del suo operato, in quanto la mancata pubblicazione della documentazione non è stata possibile perché, allo stato, la piattaforma di approvvigionamento digitale non permette la pubblicazione degli atti richiesti, circostanza resa nota alla ricorrente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che l’articolo 36 del D.lgs. n. 36/2023 introduce una semplificazione del procedimento di accesso ai documenti di gara, prevedendone l’immediata ostensibilità.
Con tale previsione, il legislatore avrebbe anticipato la conoscibilità dei documenti, al fine di consentire alle parti di valutare la correttezza dell’operato dell’amministrazione, per evitare che le loro contestazioni siano affidate a ricorsi c.d. “al buio” e per rendere immediatamente conoscibili gli elementi che potrebbero condurre a contestazioni del provvedimento di aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 8352/2024).
Pertanto, alla luce del nuovo codice, va esclusa la necessità di una esplicita e formale richiesta di accesso agli atti di gara, essendo automaticamente riconosciuto l’accesso a “verbali di gara, atti, dati e informazioni presupposti all’aggiudicazione” a partire dal momento della comunicazione della relativa decisione.
Tale previsione, secondo quanto si legge anche nella Relazione al Codice, è finalizzata ad evitare un’eventuale fase amministrativa relativa alle istanze di accesso, consentendo ai partecipanti di conoscere immediatamente la scelta fatta dalla stazione appaltante e a orientarsi sulla opportunità o meno di procedere in sede processuale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 36 comma 2, per i concorrenti collocatesi nei primi cinque posti in graduatoria, si riconosce un diritto di accesso esteso alle offerte presentate, prevedendo che le stesse siano rese “reciprocamente disponibili” attraverso la piattaforma digitale.
Pertanto, l’impossibilità di pubblicazione nella piattaforma di approvvigionamento digitale non esonera la stazione appaltante dal dovere di ostensione/messa a disposizione, che può essere eccezionalmente adempiuto anche tramite il semplice invio della documentazione via PEC, senza attendere un’apposita istanza in tal senso.
Ti è piaciuto questo articolo?