• Le indicazioni del TAR Campania nella sentenza del 20 Maggio 2024 n. 3258: Definizione di gara deserta e possibilità di pubblicare una procedura aperta anche per gli affidamenti sotto-soglia

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27 Maggio 2024

Le indicazioni del TAR Campania nella sentenza del 20 Maggio 2024 n. 3258: Definizione di gara deserta e possibilità di pubblicare una procedura aperta anche per gli affidamenti sotto-soglia

Le indicazioni del TAR Campania nella sentenza del 20 Maggio 2024 n. 3258: Definizione di gara deserta e possibilità di pubblicare una procedura aperta anche per gli affidamenti sotto-soglia

Lo scorso 20 Maggio il TAR della Campania si è espresso circa le condizioni necessarie al fine di stabilire se e quando una procedura di gara possa essere dichiarata deserta.

La vicenda nasce a seguito del ricorso ad una Stazione Appaltante, che, avendo ricevuto un sola offerta per una procedura negoziata indetta per lavori di importo inferiore al milione di euro, aveva dichiarato deserta la gara, per la partecipazione di un unico concorrente.

A seguito di tale annullamento, la Stazione Appaltante aveva avviato una nuova procedura di tipo aperto ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023, senza quindi seguire le procedure semplificate per il sottosoglia di cui all’art. 50 del Codice.

A seguito di tale determinazione, l’operatore economico, unico offerente nella procedura negoziata, presentava ricorso contro l’operato della Stazione Appaltante, adducendo come motivazione le condizioni necessarie affinché una gara possa considerarsi come “deserta”.

In particolare, la ricorrente evidenzia come la Stazione Appaltante sia tenuta ad effettuare un’attenta e dettagliata valutazione circa l’unica offerta pervenuta, e che tale valutazione debba avere come risultato una scarsa “convenienza” della stessa, tale da costringere la Stazione Appaltante ad effettuare una nuova procedura. 

Secondo la ricorrente, la suddetta valutazione non ha avuto luogo, ed in aggiunta, la Stazione Appaltante scegliendo una nuova procedura ad evidenza pubblica, avrebbe violato immotivatamente il principio di celerità “immanente alle procedure di evidenza pubblica, comportando un immotivato ritardo per la realizzazione dell’opera, tenuto conto che nelle procedure negoziate, come quella di specie, è praticamente fisiologico che siano acquisite poche offerte se non anche una sola”.

Il Tribunale regionale della Campania, con la sentenza sopracitata, finiva con il confermare la scelta della Stazione Appaltante.

In primo luogo, appare legittimo la scelta di una procedura aperta anche per un appalto sottosoglia. Il Tribunale infatti evidenzia come l’articolo 50 del Codice non dia esplicite indicazioni contrarie. Inoltre tale possibilità era stata segnalata anche dal MIT, con la Circolare 298/2023.

In secondo luogo, il Tribunale sottolinea la presenza nel nostro ordinamento di una norma, risalente al 1924, ma attualmente in vigore.

In particolare, la disposizione di cui all’art.  69 del R.D. 827 del 1924 secondo la quale: “L’asta deve rimanere aperta un’ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l’Amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell’avviso d’asta, che, tenendosi l’asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all’aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta”.

La norma sottolinea come la presenza di almeno due offerte sia il sintomo del raggiungimento di un maggior interesse pubblico, vista la possibilità di scegliere tra una pluralità di operatori, in linea con il principio di competitività, e di conseguenza favorendo il miglior rapporto qualità prezzo..

Il tribunale conclude specificando inoltre come le singole Stazioni Appaltanti possano ovviare a tale situazione, esplicitando all’interno della documentazione di gara la possibilità di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. Tale facoltà rientra infatti nell’ampio ventaglio della discrezionalità della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui tale previsione non sia prevista all’interno della lex specialis, si potrebbe, al contrario, ricadere nel disposto del R.D. 827 del 1924.

Si specifica, infine che il Bando tipo Anac n. 1, non fornisce indicazioni al riguardo.

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