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12 Gennaio 2022

La formula interdipendente al minor prezzo con esponente

Conseguenze sulla competitività in gara e giurisprudenza di riferimento

La formula interdipendente al minor prezzo con esponente

Come noto, le linee guida ANAC n. 2 –  “Offerta economicamente più vantaggiosa” contengono al loro interno le istruzioni per le stazioni appaltanti sulle modalità di individuazione di criteri tecnici ed economici per l’attribuzione dei punteggi in fase di valutazione, sia della componente qualità, sia della componente prezzo.

Tralasciando in questa sede la valutazione qualitativa delle offerte, quindi la componente tecnica, è di interesse tenere in considerazione come, tra le formule di norma inserite nei disciplinari di gara, sia possibile applicare alla classica formula dello sconto massimo un esponente che permettere di influenzare la competitività e l’aggressività degli sconti.

La formula in discussione è quella contenuta all’interno delle linee guida ANAC n. 2 a pagina 12, definita come “formula non lineare”, per cui:

Vi = (Ri/Rmax) α

Dove

  • Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo
  • Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
  • α = coefficiente > 0.

Solitamente le stazioni appaltanti, spesso inconsapevolmente, applicano ad α un valore pari a 1 (per cui l’esponente non viene visualizzato espressamente sulla formula).

Tuttavia le linee guida Anac prevedono espressamente che “è essenziale la scelta del coefficiente α, in relazione all’obiettivo perseguito:

  • per valori di α compresi tra 0 e 1, la formula fornisce curve concave verso il basso, scoraggiando i ribassi più elevati;
  • per valori di α > 1 curve concave verso l’alto (o convesse), premiando i ribassi più alti e creando maggiore concorrenza sul prezzo; la medesima formula con α = 1 restituisce i medesimi risultati di una formula lineare.”

Analizziamo la formula fornendo un esempio numerico sul suo funzionamento al variare dell’esponente α.

Esempio 1: punti tecnici 70; punti economici 30; cinque concorrenti offrono i seguenti sconti:

  • concorrente 1 = 4% (0,04)
  • concorrente 2 = 10% (0,10)
  • concorrente 3 = 13% (0,13)
  • concorrente 4 = 15% (0,15)
  • concorrente 5 = 20% (0,20)

Nella formula classica, con coefficiente α pari a 1 e 30 punti economici, ciascuna offerta ottiene i seguenti risultati:

  • concorrente 1 = 6,00 punti economici (PE)
  • concorrente 2 = 15,00 PE
  • concorrente 3 = 19,50 PE
  • concorrente 4 = 22,50 PE
  • concorrente 5 = 30,00 PE.

Ipotizziamo adesso di variare l’esponente per un valore pari a α = 0,8.

La nuova formula sarà quindi pari a:

Vi = (Ri/Rmax) 0,8

Fermi restando gli sconti, i risultati restituiti dalla formula permettono di assegnare i seguenti punti economici ad ogni concorrente

  • concorrente 1 = 8,28 PE
  • concorrente 2 = 17,23 PE
  • concorrente 3 = 21,25 PE
  • concorrente 4 = 23,83 PE
  • concorrente 5 = 30,00

E’ possibile osservare già come la formula con un esponente ridotto rispetto ad 1 (in tal caso α = 0,8) continua a dare come miglior offerta quella più bassa (ovvero l’offerta del concorrente 5). Tuttavia il distacco con gli altri concorrenti risulta ridotto.

Di fatto il concorrente 1, corrispondente all’offerta meno vantaggiosa per la stazione appaltante (sconto offerto = 4%) ottiene con il nuovo coefficiente  α = 0,8 quindi 8,28 punti economici contro i 6 che avrebbe invece ottenuto in caso di α=1

Quindi il peggior concorrente, con α = 0,8 si avvicina alla miglior offerta di 2,28 punti economici.

Ipotizziamo adesso di assegnare ad α il valore di 0,2, quindi abbassando ancora lo sconto.

In tale nuova ipotesi la formula diventa:

Vi = (Ri/Rmax) 0,2

Fermi restando gli sconti dei cinque concorrenti e il punteggio di 30 punti economici, i risultati restituiti dalla formula generano il seguente risultato:

  • concorrente 1 = 21,74 PE
  • concorrente 2 = 26,12 PE
  • concorrente 3 = 27,52 PE
  • concorrente 4 = 28,32 PE
  • concorrente 5 = 30,00

In tale caso è ancor più evidente come il concorrente n. 1, con l’offerta economica peggiore per la stazione appaltante, ottenga un punteggio di 21,74 punti economici in caso di α = 0,2 contro i 6 PE che avrebbe conseguito con coefficiente α = 1.

Dagli esempi fatti si evidenzia come risulti di primaria importanza che la stazione appaltante, nel ponderare la scelta del coefficiente tenga conto delle conseguenze strategiche che tale formula implica.

Un coefficiente tanto più basso (quindi nel nostro esempio α = 0,2) tende ad appiattire i punti economici ottenuti, anche se gli sconti sono distanti tra loro. Tale algoritmo genera un duplice effetto: da una parte, lancia agli operatori economici il messaggio che non è necessario presentare offerte aggressive per ottenere un maggior punteggio economico, calmierando quindi gli sconti in gara, dall’altro –  presumendo che le offerte con lo sconto inferiore siano quelle cui corrisponde una qualità tecnica più elevata – assicura alla stazione appaltante maggior probabilità che l’offerta che ha ottenuto un maggior punteggio tecnico sia anche quella vincente una volta sommati anche i punteggi economici.

I coefficienti con  α < 1  sono quindi quelli che “appiattiscono” progressivamente i punteggi economici conseguiti sul punteggio economico massimo assegnabile.

Ne deriva che la stazione appaltante, in funzione del mercato di riferimento e in funzione dei propri obiettivi – premiare maggiormente la componente qualitativa vs incentivare sconti elevati – può o meno stimolare i concorrenti a ribassare sulla parte economica.

 

In tal senso anche la recente giurisprudenza ha sancito definitivamente la fattibilità di tali formule che appiattiscono i punteggi attribuiti alle offerte economiche.

Tuttavia,  nella più recente giurisprudenza che si è consolidata sull’argomento, tra cui in particolare il Consiglio di stato sezione III con sentenza del dicembre 2021 N. 06959/2021, ha espresso che “la più recente giurisprudenza amministrativa si è sempre più orientata nel senso di ritenere “non contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi” (così Cons. St., sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436; Cons. St., sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8688; Cons. St., sez. V, 23 novembre 2018, n. 6639, cit.).

Tale evoluzione è avvenuta sulla base del “mutato contesto” (così, ancora, la citata pronunzia 23 dicembre 2019, n. 8688 di questo Consiglio di Stato) «conseguente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione al quale nelle Linee-guida n. 2, sull’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ANAC ha segnalato la possibilità di impiegare formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo e dunque in funzione correttiva del metodo tradizionale dell’interpolazione lineare».

Pertanto tali tipologie di formule preservano comunque, anche se appiattendo i risultati, una correlazione di tipo proporzionale tra il prezzo o lo sconto offerto e il punteggio attribuito, per cui al ridursi del prezzo offerto (o all’aumentare dello sconto offerto), aumenta il punteggio attribuito.

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