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26 Settembre 2025
Servizi a prevalente natura intellettuale e costi della manodopera

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. V, con sentenza n. 16146 del 10.09.2025 si pronuncia sulla corretta qualificazione dei servizi di natura intellettuale e sugli obblighi di indicazione dei costi della manodopera.
Nell’ambito di una gara per l’affidamento dei servizi di gestione e controllo dell’intervento “buoni servizio all’infanzia, per servizi di cura ai non autosufficienti e per la fruizione di altri interventi coerenti le politiche regionali in materia di inclusione sociale“, la ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione, contestando, tra gli altri:
- l’erronea qualificazione del servizio oggetto di gara quale “servizio di natura intellettuale”;
- l’omessa previsione nei documenti di gara dei costi della manodopera utili a formare l’importo a base d’asta, in violazione dell’articolo 41, comma 14, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- l’omessa indicazione nell’offerta, da parte del RTI aggiudicatario, del CCNL applicato ai propri lavoratori, dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Le linee di attività oggetto di affidamento implicano l’elaborazione di soluzioni progettuali, attività di programmazione, gestione specialistica e controllo, che richiedono elevate competenze professionali e non mere attività esecutive standardizzate.
Il criterio distintivo è l’impossibilità di standardizzare le prestazioni e il carattere personalizzato delle soluzioni offerte. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, infatti, per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono prestazioni professionali svolte in via principalmente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse.
Inoltre, il fatto che servizi di natura intellettuale siano prestati anche avvalendosi di alcuni addetti non vale a escluderne la natura intellettuale.
La natura intellettuale del servizio non comporta la necessità di indicare separatamente i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza, stante la prevalenza del carattere autonomo e personale della prestazione svolta.
Il TAR ricorda, infatti, che per i servizi intellettuali non è necessaria l’indicazione separata dei costi della manodopera – art. 108, comma 9, D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. – né del CCNL di riferimento applicato.
In conclusione, quando l’appalto ha ad oggetto prestazioni ad alto contenuto professionale, incentrate sulla capacità di elaborazione di soluzioni metodologiche specifiche e non standardizzabili, non sussiste l’obbligo di indicare i costi della manodopera né il CCNL applicabile.
Pertanto, l’aggiudicazione di un appalto di servizi intellettuali senza l’indicazione dei costi della manodopera deve ritenersi legittima quando la natura delle prestazioni richieste è prevalentemente intellettuale e personalizzata.
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