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07 Aprile 2023
Gli appalti sottosoglia nel Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Nel nuovo Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti o Codice degli Appalti) si è tentato di aderire al concetto di semplificazione della disciplina applicabile agli appalti cosiddetti sottosoglia, come indicato nella legge n. 78/2022 contenente la delega al Governo per la riforma del Codice dei contratti pubblici.
A tal proposito, nella Parte I del Libro II nel testo del nuovo Codice dei contratti pubblici è stata prevista una disciplina dedicata ai contratti al di sotto della soglia di rilevanza europea. E ciò, diversamente da quanto configurato nel D. Lgs. n. 50 del 2016.
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Preliminarmente va evidenziato come le soglie per la procedura diretta e per la procedura negoziata senza bando siano in parte rinvenibili a quelle già indicate nell’art. 1 del D.L. 76/2020.
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Difatti, nella Parte I del Libro II nel testo del nuovo Codice vi sono alcune disposizioni già contenute nel decreto semplificazioni, ovvero il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76 nonché il decreto semplificazioni bis, ovvero il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77.
Tali previsioni già normate inerentemente ai progetti finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che divengono ora applicabili a tutti gli affidamenti e contratti pubblici e, quindi, si tratterà della soglia di € 140.000,00 per contratti relativi a forniture e servizi. Solo in questa soglia, vi è stato un leggero discostamento dal vecchio limite di € 139.000,00, vibrante come un vero e proprio arrotondamento e non come una soluzione basata su scelte logico giuridiche e di indirizzo politico. Difatti, per l’affidamento di lavori si tratterà della soglia di € 150.000,00. Ed ancora, per gli appalti sopra il milione di euro e fino alla soglia europea relativi a lavori, le amministrazioni potranno bandire procedure negoziate senza bando previa consultazione di dieci operatori nonché con ogni tipologia di gara e senza obbligo di motivazione. A tal proposito, eliminando l’obbligo sinora previsto di procedere in tal senso esclusivamente tramite procedura aperta (cfr ex art. 36 d.lgs. 50 del 2016).
Circa l’affidamento diretto ex art. 50 del nuovo Codice è previsto come vadano indicati operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse e idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Sul punto giova rilevare come sia stato modificata la natura delle esperienze pregresse da “esperienze analoghe a quelle oggetto di riferimento” a “esperienze pregresse idonee” con spirito di volontà per ampliare la platea di possibili candidati, così da consentire alle amministrazioni di non limitare – ancora una volta – l’affidamento a tutte quelle società e che non abbiano esperienze pregresse analoghe ma che siano caratterizzate da un certo margine di capacità ad eseguire quanto richiesto nelle specifiche tecniche di gara.
Viene peraltro introdotta la possibilità per la stazione appaltante di ripartire gli affidamenti in fasce basate sul valore economico ove vigerà il divieto di affidamento o di aggiudicazione con riferimento ad ogni singola fascia.
Negli affidamenti diretti sottosoglia, il controllo sul possesso dei requisiti è previsto solo per periodici controlli nonché a campione. A tal proposito si darà massima importanza ad un’autodichiarazione rilasciata da parte dei concorrenti sul possesso dei requisiti di gara e la stazione appaltante verificherà ex post le dichiarazioni rese dai concorrenti medesimi. Per gli appalti sopra soglia, invece, la verifica circa l’assenza di cause di esclusione dovrà avvenire attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore (FVOE).
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Interessante sarà l’utilissimo e poco sfruttato sistema delle indagini di mercato che saranno obbligatorie per le procedure negoziate di appalti di lavori fino a € 5.382.000,00, al fine di procedere all’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate medesime.
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Ed ancora, è stata esclusa l’applicazione del cosiddetto stand still relativo ai 35 giorni di attesa di possibili ricorsi per addivenire all’aggiudicazione del contratto con introduzione di una sottoscrizione entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
Si segnala infine che, per il caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice potrà partecipare il RUP, anche in qualità di presidente, mentre sopra-soglia il RUP potrà far parte della commissione di gara ma non assumere il ruolo di Presidente.
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