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09 Dicembre 2022

La verifica di congruità sul rispetto dei minimi salariali è sempre obbligatoria

anche nei casi di massimo ribasso con soglia automatica di anomalia

La verifica di congruità sul rispetto dei minimi salariali è sempre obbligatoria

La seconda classificata di una procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento di lavori di restauro ricorreva al TAR Liguria per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, dei verbali di verifica della congruità della manodopera e di ogni altro atto presupposto e consequenziale.

Il primo motivo di ricorso riguardava la violazione delle prescrizioni tecniche da parte dell’aggiudicataria, la quale per giustificare i costi della manodopera avrebbe mutato le prescrizioni tecniche del progetto esecutivo a base di gara. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamentava la violazione delle prescrizioni riguardanti la verifica di congruità effettuata dalla stazione appaltante con verbale e pertanto impugnava il verbale di verifica di congruità per travisamento dei fatti , poiché la stazione appaltante non aveva valutato la fallacia delle argomentazioni addotte dal primo in graduatoria circa la correttezza dei costi di manodopera.

Si rammenta che la verifica di congruità è prevista dal combinato disposto degli articoli 95 comma 10 e 97 comma 5 lett. d) del Codice e consente alle stazioni appaltanti di verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi.

Il TAR ha nominato un consulente tecnico d’ufficio al fine di valutare se gli accorgimenti tecnici intrapresi dall’aggiudicatario consentissero l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. Dalla relazione del CTU risultava che gli accorgimenti tecnici messi in atto dall’aggiudicatario non producessero un risparmio di manodopera tale da realizzare i lavori di restauro con la forza lavoro vantata.

I giudici pertanto ritengono che la stazione appaltante abbia agito illegittimamente nell’aggiudicare la gara al primo classificato la cui offerta presentava costi del lavoro incongrui e dunque con sentenza n. 00993/2022 , nell’accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati, i giudici ribadiscono la natura della verifica di congruità dei costi della manodopera:

  • “Per quanto concerne il richiamato diritto dell’imprenditore di organizzare e gestire i mezzi secondo le soluzioni dal medesimo ritenute più opportune, si osserva che il suddetto diritto (rectius, libertà) non può giungere ad obliterare le regole tecniche indispensabili per assicurare l’integrale rispetto del progetto, oltre che le prescrizioni della committenza e/o dell’autorità tutoria. E ciò viepiù nel caso di specie, in cui il restauro riguarda un bene soggetto a vincolo monumentale e, quindi, bisognevole di particolari precauzioni (sul punto cfr. anche pag. 47 della relazione peritale)”.
  • “Tale accertamento (che non dà luogo a un sub-procedimento di verifica di anomalia dell’intera offerta, ma mira esclusivamente a controllare il rispetto del salario minimo: cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 novembre 2022, n. 14776) è sempre obbligatorio, anche nei casi, quale quello in esame, di gara al massimo ribasso e mancata esclusione del concorrente con il c.d. taglio delle ali ex art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016. Diversamente, infatti, potrebbe essere messo a repentaglio il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall’art. 36 Cost”. Ed inoltre, sempre con riguardo ai costi della manodopera, i giudici precisano che “è lapalissiana l’insufficienza della mera formale dichiarazione dell’impresa di corrispondere ai lavoratori un importo medio orario conforme alle tabelle ministeriali, dovendo contestualmente apprezzarsi l’adeguatezza del numero degli operai impiegati nel cantiere e delle ore lavorate, in relazione al cronoprogramma dei lavori”.

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