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20 Settembre 2024
Equo compenso e offerta economica nelle procedure S.I.A.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Calabria – sez. di Reggio Calabria, con sentenza n. 483 del 25 luglio 2024, si esprime a favore della ribassabilità del compenso per i professionisti nelle procedure di Servizi di Ingegneria e Architettura (S.I.A.).
La ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione nonché la documentazione di gara e, in particolare, il disciplinare nella parte in cui prevede la possibilità di ribassare in offerta economica anche i compensi dei professionisti, seppur ritenuti inderogabili ai sensi della legge sull’equo compenso (L. n. 49/2023), e non solo le voci “altre spese” ed “extra compenso”.
Secondo la ricorrente, inoltre, la Stazione Appaltante avrebbe dovuto escludere l’aggiudicatario dalla procedura, in quanto la propria offerta economica prevedeva un ribasso percentuale applicato su tutte le componenti della base di gara, pertanto, anche sulla voce “compensi”.
Nel merito la Stazione Appaltante si difende affermando che, al fine di ottemperare alla normativa sull’equo compenso, anche ammesso che sia applicabile all’evidenza pubblica, “sarebbe necessario e sufficiente che il rispetto dei compensi minimi, ai sensi dei pertinenti decreti ministeriali, sia previsto come importo a base di gara, perché altrimenti verrebbe introdotto un limite minimo inderogabile non ammesso dal diritto euro-unitario né dal diritto interno”.
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Secondo il T.A.R. le pretese della ricorrente sono infondate, per le ragioni che seguono.
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La questione in esame attiene ai rapporti tra la normativa sull’equo compenso di cui alla L. 49/2023 e le procedure di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Sul punto si fronteggiano due orientamenti opposti.
Da un lato, infatti, si ritiene che la ratio sottesa alla L. n. 49/2023 sia propria quella di tutelare i professionisti che si trovano nella posizione di “contraenti deboli”; inoltre, l’operatività dell’equo compenso anche nei confronti della pubblica amministrazione è espressamente prevista dalla norma stessa.
Ne deriva che il compenso determinato dall’Amministrazione ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 non sarebbe suscettibile di ribasso, trattandosi di “equo compenso”. L’operatore economico ha comunque la possibilità di formulare la propria offerta ribassando le voci estranee al compenso, ossia le spese e gli oneri accessori.
La tesi opposta, sostenuta dallo stesso T.A.R., ritiene, invece, che, anche in ragione dell’incertezza del quadro normativo di riferimento, fatta presente dall’ANAC con la Delibera n. 101 del 28.02.2024, il regime dell’equo compenso non derogherebbe, bensì integrerebbe, il “sistema” dei contratti pubblici.
Sarebbe quindi ammissibile e praticabile il ribasso sui corrispettivi professionali, la cui determinazione non è da intendersi rigidamente vincolata a immodificabili parametri tabellari, ma la cui congruità rimane in ogni caso assicurata dal procedimento di verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta, secondo quanto previsto all’art. 110 del D. Lgs. 36/2023.
Inoltre, anche lo stesso Codice già perseguirebbe la finalità sottesa alla Legge n. 49/2023; basti pensare all’art. 8 c. 2, il quale prevede che la pubblica amministrazione garantisce l’applicazione del principio dell’equo compenso; all’art. 41 c.15, che fissa la modalità per l’individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara facendo riferimento alle tabelle contenute nell’allegato I.13, nonché all’art.108 c. 2, che, per i servizi tecnici di importo pari o superiore a € 140.000,00, impone il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità-prezzo.
Infine, il T.A.R. evidenzia che la previsione di tariffe minime non soggette a ribasso rischierebbe di porsi in contrasto con il diritto euro-unitario, che impone di tutelare la concorrenza.
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