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14 Marzo 2025
Finanza di progetto e responsabilità dell’ente per revoca del pubblico interesse
Il Tribunale Amministrativo per la Regione Umbria, sez. I, con sentenza n. 260 del 06.03.2025 si è pronunciato in merito alla responsabilità dell’Ente per revoca della dichiarazione di pubblico interesse con riferimento a una proposta di finanza di progetto.
Nell’ambito di un procedimento di finanza di progetto a iniziativa privata per la progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un forno crematorio, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 50/2016, a seguito di dichiarazione di pubblico interesse della proposta e inserimento della stessa negli strumenti di programmazione triennale, il Comune, anziché bandire la successiva procedura a evidenza pubblica, decideva di revocare la delibera di dichiarazione di pubblico interesse e, quindi, di interrompere le conseguenti attività.
Il proponente ricorre avverso il Comune per l’annullamento del provvedimento di revoca nonché per l’accertamento dell’obbligo di procedere ad una nuova valutazione della proposta e del diritto al risarcimento del danno da responsabilità pre-contrattuale, oppure, del diritto all’indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies della L. n.241/1990.
Secondo il ricorrente, infatti, il Comune avrebbe violato i principi di buona fede e di legittimo affidamento, ingenerando colposamente la convinzione circa la positiva definizione della procedura di finanza di progetto, configurandosi un’ evidente ipotesi di responsabilità pre-contrattuale con diritto al risarcimento del danno subito. In subordine, il ricorrente chiede comunque il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge in caso di revoca legittima per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
Secondo il Comune, invece, le pretese del ricorrente sarebbero del tutto infondate, in quanto l’iniziativa di presentazione del progetto di realizzazione di un forno crematorio è stata intrapresa autonomamente dal privato, il quale ha sostenuto i relativi costi senza che il Comune avesse mai ingenerato alcuna legittima aspettativa sul futuro affidamento.
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Il ricorso è integralmente infondato per le ragioni che seguono.
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In via preliminare, non spetta al privato sindacare la prevalenza di alcuni interessi pubblici rispetto ad altri, dato che la relativa valutazione rientra nelle prerogative dell’Ente ed è insindacabile, fatti salvi i limiti della violazione di legge, dell’evidente travisamento dei fatti e dell’irragionevolezza.
Il Comune inizialmente ha ritenuto meritevole di tutela l’interesse pubblico a disporre di un forno crematorio. Tuttavia, successivamente, anche a seguito di confronto con alcune strutture ricettive locali ed altre associazioni di categoria, l’Ente ha ravvisato un potenziale pregiudizio per lo sviluppo turistico del territorio.
Secondo i giudici di primo grado, la scelta di revocare la dichiarazione di pubblico interesse alla proposta di realizzazione del forno crematorio non appare affatto irragionevole ed è adeguatamente motivata sulla necessità di tutelare un interesse pubblico – quello “allo sviluppo turistico del territorio” – ritenuto strategico per il Comune e comunque prevalente sull’eventuale ritorno economico dell’infrastruttura funeraria.
Non risultano meritevoli di accoglimento neppure le pretese di risarcimento del danno da responsabilità pre-contrattuale oppure, in subordine, di indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies Legge 231/1990.
La dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto, infatti, non determina alcuna legittima aspettativa in capo al proponente, in quale, solo nel caso di successiva procedura di gara, vanterebbe il diritto di prelazione previsto dalla legge.
In conclusione, la revoca della dichiarazione di pubblico interesse della proposta e, quindi, l’interruzione del relativo procedimento amministrativo, non integra in capo al proponente alcuna forma risarcitoria e/o indennitaria, tanto più quando, come nel caso di specie, la proposta di progetto sia ad iniziativa privata.
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