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21 Febbraio 2025

Comunicazione telematica delle Modifiche Contrattuali e Varianti in Corso d’Opera: Nuove Linee Guida ANAC

Comunicazione telematica delle Modifiche Contrattuali e Varianti in Corso d’Opera: Nuove Linee Guida ANAC

Dal 1° gennaio 2024, la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 36/2023, ha acquisito piena efficacia, imponendo l’adozione di strumenti telematici per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. Questo cambiamento interessa anche le modalità di comunicazione delle modifiche ai contratti e delle varianti in corso d’opera, che devono ora avvenire esclusivamente attraverso canali digitali.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aveva già chiarito, nella delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 le modalità di trasmissione dei dati relativi agli appalti pubblici, ritenendo superate le precedenti indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente del 23 novembre 2016 e, in sede di aggiornamento della relativa FAQ, ha anche ribadito le specifiche indicazioni operative per l’invio delle comunicazioni. Con un nuovo comunicato del Presidente, l’ANAC ha specificato ulteriormente le modalità per l’invio delle comunicazioni.

Le stazioni appaltanti sono ora obbligate a comunicare digitalmente le modifiche contrattuali attraverso piattaforme certificate, che alimentano la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Nell’ultimo comunicato del presidente ANAC, si precisa, infatti, che per le procedure assoggettate al vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023) ed indette a partire dal 01 gennaio 2024, i dati relativi alle modifiche contrattuali sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e pubblicati dall’Autorità ai sensi dell’art. 28 del nuovo codice.

Per le vecchie procedure, indette fino al 31 dicembre 2023 e assoggettate al D. Lgs. 50/2016, la trasmissione dei dati relativi alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d’opera continua invece ad avvenire tramite l’interfaccia SIMOG.

Un aspetto fondamentale riguarda le varianti in corso d’opera per quei contratti che superano la soglia comunitaria e prevedono un incremento superiore al 10% dell’importo inizialmente contrattato. In questi casi, la stazione appaltante ha l’obbligo di rendere pubblica la documentazione relativa alla variante entro 30 giorni dalla sua approvazione. La documentazione deve essere resa accessibile attraverso un link nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, in una sottosezione specifica denominata “Varianti in corso d’opera”, che sarà collocata all’interno della più ampia sezione “Bandi di gara e contratti”. Per le Stazioni Appaltanti a cui non si applica il decreto trasparenza, il link dovrà indirizzare ad una pagina precisa dove la documentazione è conservata e non ad una pagina generica del sito, garantendo così un accesso diretto e trasparente per tutti gli utenti. Per gli appalti di servizi e forniture, in assenza di precise indicazioni normative sulla documentazione minima da trasmettere ad ANAC a corredo della variante, devono essere pubblicati il progetto e la relazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Il comunicato specifica, inoltre, che ai fini del calcolo del superamento del limite del 10% dell’importo contrattuale previsto dalla normativa, è necessario sommare tutte le singole lavorazioni, considerando sia quelle in aumento che in diminuzione.

Nella relazione del RUP che accompagna la variante, dovranno essere indicati l’importo netto totale delle lavorazioni sia in aumento che in diminuzione, oltre ai nuovi prezzi contrattuali delle voci aggiunte. Inoltre, dovranno essere evidenziate le modifiche alle categorie di qualificazione richieste in gara, nonché quelle ai CPV del progetto, che potrebbero indicare modifiche sostanziali e necessitare di una nuova verifica sul possesso dei requisiti di qualificazione in capo agli esecutori.

Le stazioni appaltanti sono chiamate a rispettare rigorosamente questi obblighi di comunicazione e trasparenza.

In caso di inadempimento, l’ANAC avvierà procedimenti sanzionatori nei confronti delle stazioni appaltanti che non adempiono agli obblighi di trasmissione previsti. È importante sottolineare che, con l’introduzione di queste nuove modalità telematiche, tutte le comunicazioni che non seguiranno il nuovo processo digitale saranno considerate irricevibili. Questo implica che eventuali comunicazioni trasmesse a mezzo di altri sistemi non previsti saranno ritenute non valide, con la conseguenza che le stazioni appaltanti potrebbero incorrere in sanzioni per non aver rispettato le procedure obbligatorie.

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