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12 Maggio 2023
La qualificazione delle Stazioni Appaltanti nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici
La qualificazione delle stazioni appaltanti è trattata agli articoli 62 e 63 del d.lgs. n.36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e riguarda la capacità di gestire direttamente le attività riguardanti l’affidamento di servizi, forniture e lavori.
Al suddetto art. 62 è previsto che tutte le stazioni appaltanti possano procedere autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro.
Per espletare le procedure di importo superiore a quanto previsto nel periodo precedente, tali stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi del suddetto art. 63 e del relativo allegato II.4.
Come si ottiene la qualificazione ?
Presso l’ANAC è istituito un elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte centrali di committenza e soggetti aggregatori.
Per ottenere la qualificazione ed entrare in questo elenco è necessario possedere i requisiti previsti all’Allegato II.4. Si ravvisa, secondo quanto disposto in tale ultimo allegato, che la qualificazione non è necessaria per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori e non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice.
I requisiti di qualificazione sono:
- iscrizione all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti);
- presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture oppure di lavori;
- disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del Codice.
- possesso dei requisiti di cui alla Tabella A dell’Allegato succitato per quanto riguarda i lavori e della tabella B per quanto riguarda i servizi e le forniture; tali ultimi requisiti attengono al numero di gare espletate, alla struttura organizzativa, all’assolvimento degli obblighi di comunicazione.
Oltre al possesso dei requisiti, le Stazioni Appaltanti per essere qualificate, devono ottenere un punteggio complessivo relativo ai requisiti posseduti. Tale punteggio è così ripartito:
- Per quanto riguarda i servizi e le forniture:
- livello SF3: trenta punti;
- livello SF2: quaranta punti;
- livello SF1: cinquanta punti.
- Per quanto riguarda i lavori:
- livello L3: trenta punti;
- livello L2: quaranta punti;
- livello L1: cinquanta punti.
In base al punteggio ottenuto, la stazione appaltante potrà ottenere un determinato livello di qualificazione che le consentirà di espletare procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Pertanto i livelli di qualificazioni sono 3 e sono così distinti:
- Per quanto riguarda i servizi e le forniture:
- qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
- qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;
- qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.
- Per quanto riguarda i lavori :
- qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
- qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
- qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.
Cosa succede ai soggetti non qualificati?
Alle stazioni appaltanti non qualificate, l’ANAC non rilascerà il CIG. Le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate, o all’attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati.
Per ogni ulteriore dettaglio riguardante la qualificazione e la non qualificazione delle stazioni appaltanti si rimanda alla lettura degli articoli nel Nuovo Codice di cui al seguente link.
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