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14 Ottobre 2022

L’ANAC conferma il carattere di informalità della consultazione preliminare di mercato

L’ANAC conferma il carattere di informalità della consultazione preliminare di mercato

Le consultazioni preliminari di mercato sono uno strumento disciplinato dagli art. 66 e 67 del Codice appalti, oltre che nelle Linee Guida ANAC n. 14.

Tramite le consultazioni di mercato, come già ricordato in precedenti articoli, le stazioni appaltanti “possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti.

Con la delibera n. 417 del 14 settembre 2022, istanza di parere di pre-contenzioso, l’ANAC conferma ancora una volta il ruolo della consultazione preliminare di mercato rispetto alla procedura di gara.

Di fatto un concorrente contestava le modalità di consultazione di mercato condotte per una procedura per la fornitura di un sistema di chirurgia robotica e relativo materiale di consumo.

La consultazione di mercato, infatti non costituisce una procedura di affidamento né, a differenza delle indagini di mercato di cui all’art. 63, comma 6, del Codice, un procedimento finalizzato a selezionare gli operatori economici da invitare al procedimento di gara.

Al contrario, la consultazione di mercato è invece uno strumento attraverso cui la stazione appaltante, specie negli appalti che presentano caratteri di novità, può colmare il proprio gap conoscitivo e informativo acquisendo contributi da parte dei partecipanti, in relazione ad ogni aspetto tecnico ritenuto utile alla preparazione del procedimento selettivo.

La contestazione riguarda la mancata messa a disposizione da parte della stazione appaltante dei documenti acquisiti dagli operatori economici nel corso di una consultazione di mercato; …; iii) la mancata redazione di un processo verbale relativo alle valutazioni effettuate durante la consultazione preliminare di mercato.

L’ANAC conferma quindi che la consultazione di mercato è “un istituto di natura preliminare, facoltativa e non decisoria, volto a ridurre le asimmetrie informative esistenti tra stazioni appaltanti e operatori di mercato, mediante il quale si consente alle prime l’acquisizione di informazioni di mercato per una scelta più consapevole e a tutte le parti l’acquisizione di informazioni rilevanti circa l’appalto in via di definizione”.

Tramite la consultazione le Amministrazioni cercano di predisporre con maggiore competenza gli atti di gara, comunicando allo stesso tempo gli operatori economici le proprie intenzioni di acquisto e i relativi requisiti, garantendo quindi la massimizzazione della pubblicità e concorrenza anche tramite una maggior consapevolezza dei criteri tecnici richiesti in gara.

La consultazione preliminare di mercato, prosegue l’ANAC, “persegue, altresì, lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni della stazione appaltante e, in tal modo, consente economie di mezzi e risorse

Pertanto la stazione appaltante non è tenuta a tenere in considerazione tutti i contributi derivanti dalla consultazione di mercato, considerando che l’obiettivo finale della procedura di gara è, appunto, quello di calibrare i propri fabbisogni di domanda pubblica con i principi del codice.

Con riferimento, infine all’accesso agli atti, l’ANAC conferma che le stazioni appaltanti, anche con riferimento ai materiali acquisiti durante le consultazioni preliminari di mercato, non possono divulgare agli operatori economici materiale coperto da brevetti e privative industriali.

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