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10 Novembre 2023
Un consorzio stabile può designare una consorziata non qualificata per l’esecuzione dei lavori?
Con il Parere di Precontenzioso n. 470 del 18.10.2023, l’ANAC si è pronunciata in merito alla possibilità per un consorzio stabile di designare una consorziata non qualificata per eseguire i lavori.
La pronuncia dell’Autorità ha tratto origine da un’istanza presentata da una società invitata ad una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, avente ad oggetto il rifacimento dell’impianto elettrico e antincendio del Palazzo di Giustizia di Crotone.
Nello specifico, la società chiedeva se fosse legittima l’ammissione in sede di gara di tre consorzi stabili che avessero designato quali imprese esecutrici, società consorziate prive dei requisiti di qualificazione descritti e richiesti nella lettera di invito alla procedura.
Nel caso di specie, durante la verifica dei requisiti amministrativi, era stato proposta al RUP l’eliminazione dei suindicati tre consorzi, proprio in virtù del fatto che gli stessi avessero indicato società consorziate non rispondenti ai requisiti indicati nella lettera.
Ciononostante, il RUP ammetteva alla successiva fase tutti i partecipanti e, all’esito della valutazione delle offerte economiche, proponeva l’aggiudicazione in favore di una delle società.
Tanto premesso, nel parere di cui trattasi, l’ANAC ha evidenziato che spetta alla Stazione Appaltante la valutazione dei requisiti di qualificazione dei tre Consorzi stabili che, a parere della società istante, erano stati ammessi illegittimamente alla fase successiva della procedura negoziata.
Sebbene abbia asserito di poter soltanto indicare degli orientamenti per la Stazione Appaltante, senza poter entrare nel merito della questione, l’ANAC ha precisato che nelle gare disciplinate dal vecchio Codice, come quella oggetto del citato parere, l’indirizzo di massima adottato e da privilegiare prevede l’esclusione dalla gara del Consorzio che abbia indicato quale consorziata esecutrice, una società priva di qualificazione per l’esecuzione dei lavori richiesti, anche se la qualificazione è posseduta in proprio dal Consorzio.
Questo indirizzo è stato riscontrato anche nelle delibere ANAC n. 76 del 22.02.2023 e n. 184 del 03.05.2023.
Nel caso oggetto di disamina, peraltro, l’Autorità ha sottolineato che avendo i lavori un valore altamente specialistico (trattasi di prestazioni rientranti nelle Categorie SOA OS30 e OS3), essi possono essere realizzati solo da imprese abilitate e certificate e da personale specializzato.
Conseguentemente, la Committente è tenuta a valutare la sussistenza dei requisiti di qualificazione in capo ai tre Consorzi stabili controinteressati, tenuto conto che la designazione di consorziate esecutrici del tutto carenti di qualificazione SOA comporta l’esclusione del Consorzio dalla gara.
Per queste ragioni, si può concludere che la Stazione Appaltante deve procedere all’esclusione di un Consorzio ogni qualvolta quest’ultimo indichi una consorziata non qualificata, per l’esecuzione dei lavori richiesti.
L’esclusione dalla gara è altresì prevista quando il Consorzio stabile possiede sì in proprio la qualificazione ma non può dirsi lo stesso per la consorziata designata per l’esecuzione.
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