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28 Aprile 2023

Alcune tra le modifiche più sostanziali alla disciplina del Partenariato Pubblico Privato all’interno del nuovo Codice degli Appalti

Alcune tra le modifiche più sostanziali alla disciplina del Partenariato Pubblico Privato all’interno del nuovo Codice degli Appalti

Con l’avvento del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023) ci sono state modifiche anche in merito alla disciplina del Partenariato Pubblico Privato (PPP). 

Nonostante il D. Lgs. 50/2016 abbia avuto indubbiamente il merito di introdurre la disciplina del PPP – che mancava integralmente nel D. Lgs. 163/2003 – si è comunque avvertita l’esigenza di rinnovare l’istituto, soprattutto alla luce della sua importanza attuale, considerando che le misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che guardano ad innovazione, transizione green e valorizzazione sociale richiedono alle Pubbliche Amministrazioni un crescente impegno in termini di capacità progettuale a cui può concorrere lo sviluppo di forme di Partenariato. Anche per questo motivo, all’istituto viene dedicato l’intero Libro IV

Obiettivo del nuovo D. Lgs. 36/2023 sotto questo punto di vista è rendere più attrattivo il PPP per le Amministrazioni, nonché per gli operatori economici e per gli investitori istituzionali ed evitare politiche di bilancio che in passato hanno incentivato l’uso distorto del PPP, trasformandolo spesso in uno strumento per “per ovviare surrettiziamente alle misure restrittive della finanza pubblica”

Innanzitutto, viene introdotta la definizione di PPP (art. 174), quale “operazione economica” e non più come “contratto”. Questa modifica non rileva soltanto sul piano terminologico, bensì anche su quello applicativo dal momento che è funzionale a rendere più agevole il ricorso alle forme di PPP dove non è più necessario stipulare un contratto con contenuti rigidamente definiti. 

Inoltre, il legislatore è intervenuto anche con riferimento agli strumenti di programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio prevedendo l’adozione di un programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte tramite PPP (art. 175, comma 1).

Nello stesso articolo viene anche specificato come il ricorso al PPP deve essere preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, che confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di PPP – nell’arco dell’intera durata del rapporto – rispetto al ricorso ad un tradizionale contratto di appalto. Per svolgere detta valutazione, nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo statale il cui ammontare sia superiore a €10 milioni nonché per progetti complessi, gli Enti interessati a sviluppare progetti di PPP devono richiedere un parere preventivo – non vincolante – al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica).

Presso lo stesso Dipartimento si svolge anche il monitoraggio dei PPP attraverso il portale istituito presso la Ragioneria generale dello Stato.  

La novità più interessante, forse, riguarda il superamento del limite quantitativo del 49% di contributo pubblico – ossia il valore monetario che l’Ente pubblico può trasferire al privato. 

Il legislatore è anche intervenuto sulle condizioni relative alla risoluzione, al recesso e alla modifica dei contratti di concessione. Con riferimento alla risoluzione (art. 190), il nuovo Codice introduce l’obbligo di inserire una clausola penale di predeterminazione del danno all’interno dei contratti e i criteri per il calcolo dell’indennizzo ed un termine di 120 giorni (e non 90 come previsto dall’attuale D. Lgs. 50/2016) entro cui gli enti finanziatori, nel caso di risoluzione del rapporto per cause imputabili al concessionario, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione. 

Quanto al recesso, invece, l’Ente può recedere per motivi di pubblico interesse, garantendo un indennizzo a favore del concessionario non più pari al 10% del valore delle opere da eseguire ovvero, nel caso in cui l’opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico – Finanziario per gli anni residui di gestione, compreso tra il minimo del 2% e il massimo del 5% degli utili previsti. 

Infine, circa la possibilità di modificare il contratto durante il periodo di efficacia senza indire una nuova procedura di gara, il D. Lgs. 36/2023 prevede che ciò è possibile, a prescindere dal valore monetario, se tale possibilità è stata prevista nei documenti iniziali di gara in clausole di revisione prezzi.  

L’istituto della finanza di progetto è stato fortemente semplificato, in quanto: a) sono stati eliminati tutti i riferimenti alla nautica di diporto; b) è stata eliminata la finanza di progetto ad iniziativa pubblica in quanto ritenuta una duplicazione della concessione; c) nella finanza di progetto ad iniziativa privata non è più previsto che gli operatori economici presentino proposte già presenti nel programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte da forme di PPP. Inoltre, per rendere il PPP uno strumento di effettiva collaborazione tra il soggetto pubblico e quello privato, le richieste dell’Ente concedente al promotore possono essere eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore.

Infine, viene eliminato il termine temporale del periodo di 3 mesi per la valutazione della fattibilità della Proposta di PPP ed è introdotto l’obbligo di costituire una società di scopo da parte dell’aggiudicatario. 

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