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05 Dicembre 2025

Accesso agli atti e oscuramento dell’offerta: Sentenza nr. 9454 del Consiglio di Stato

Accesso agli atti e oscuramento dell’offerta: Sentenza nr. 9454 del Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato nr. 9454 del 01/12/2025 affronta il tema della decorrenza del termine di dieci giorni per l’impugnazione delle decisioni di oscuramento delle offerte previsto dall’art. 36, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. La vicenda trae origine dalla richiesta della ricorrente di accedere all’offerta tecnica del fornitore aggiudicatario nell’ambito di una procedura per l’affidamento del servizio di riscossione tributi.

Al momento della comunicazione di aggiudicazione, la stazione appaltante non aveva pubblicato alcun documento, contrariamente a quanto previsto dal Codice, e solo successivamente aveva adottato un provvedimento espresso che consentiva l’ostensione, solo parziale, dell’offerta tecnica. La ricorrente aveva quindi impugnato tale atto, ma il TAR aveva dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo che il termine di dieci giorni decorresse comunque dalla comunicazione di aggiudicazione, anche in assenza della pubblicazione degli atti o della decisione sull’oscuramento dell’offerta.

Il Consiglio di Stato ha invece riformato la decisione di primo grado e ha accolto il ricorso, affermando che il termine accelerato può decorrere solo quando la stazione appaltante, contestualmente all’aggiudicazione, pubblichi l’offerta aggiudicataria, anche se oscurata, e indichi le ragioni della limitazione dell’ostensione.

Si tratta infatti di una norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. In assenza di tali presupposti, infatti, il termine di dieci giorni non decorre e il concorrente può impugnare la successiva decisione espressa, come avvenuto nel caso di specie, dove il ricorso era stato proposto otto giorni dopo la comunicazione del provvedimento di oscuramento.

Il Consiglio di Stato respinge con nettezza la tesi secondo cui la mancata pubblicazione degli atti equivarrebbe a un oscuramento totale implicito: non si tratta di un atto impugnabile, ma di una semplice violazione dell’obbligo di pubblicità, che non può far scattare il termine decadenziale.

D’altronde, “una diversa interpretazione, oltre a collidere con il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, finirebbe per contrastare con la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche, che mira ad evitare ricorsi al buio, onerando i concorrenti di un’immediata reazione giudiziaria, di cui probabilmente non vi è neppure un’effettiva necessità, laddove, sia pure successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione, a fronte di una mera richiesta, l’Amministrazione provveda all’ostensione della documentazione di gara richiesta” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384).

 

Il Consiglio di Stato precisa che “si deve, quindi, concludere nel senso della non immediata decorrenza del dies a quo dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione in assenza di una contestuale decisione di oscuramento e della conseguente decorrenza del termine solo a far tempo dalla successiva conoscenza della statuizione limitativa dell’accesso”.

Non meno significativa è l’argomentazione sul merito dell’accesso. Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame sottolinea ancora una volta che la generica invocazione del know-how non è sufficiente per comprimere il diritto di accesso. L’amministrazione può negare o limitare l’ostensione solo se individua specifiche informazioni dotate di effettiva segretezza economica e idonee a procurare un vantaggio concorrenziale, previo bilanciamento concreto con le esigenze di trasparenza.

Il Collegio richiama un metodo di valutazione individualizzata, in linea con la recente giurisprudenza europea, secondo cui solo la dimostrazione puntuale dell’esistenza di informazioni segrete, economicamente sfruttabili e atte a conferire un vantaggio competitivo consente di limitare l’ostensione precisando che “l’ostensione può essere, allora, negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing (vedi Corte Giust, Ordinanza del 10 giugno 2025, nella causa C-686/2024), che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547; Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257)”.

Né nel provvedimento della stazione appaltante né nelle richieste dell’aggiudicataria vi era una motivazione puntuale; per questo il Consiglio di Stato ha ordinato l’ostensione integrale dell’offerta tecnica.

La sentenza conferma che il diritto di accesso alle offerte tecniche non può essere limitato da interpretazioni formalistiche del termine breve di impugnazione e che l’oscuramento parziale o totale è legittimo solo se supportato da motivazioni concrete legate alla tutela del know-how.

La sentenza, infine, contribuisce a definire un equilibrio più chiaro tra trasparenza, efficienza procedimentale e protezione delle informazioni riservate, indicando una linea interpretativa coerente con i principi costituzionali e con gli orientamenti europei in materia di accesso nelle gare pubbliche.

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