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22 Aprile 2022

Quale criterio di aggiudicazione si applica agli appalti sotto-soglia?

Quale criterio di aggiudicazione si applica agli appalti sotto-soglia?

L’art. 51 della Legge 108/2021, modificando l’art. 1 comma 2 della Legge 120/2020, interviene sui limiti di affidamento diretto e di ricorso alla procedura negoziata senza bando, con validità fino al 30 giugno 2023.

Che implicazioni hanno tali modifiche nella scelta del criterio di aggiudicazione?

La normativa vigente prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie comunitarie, secondo le seguenti modalità:

a. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

b. procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se esistenti, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie.

Come impatta tale intervento normativo nella scelta del criterio di aggiudicazione da applicare?

A tal proposito giova ricordare che l’art.95 del D.Lgs. 50/2016, nell’individuare i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici, fissa dei limiti per il ricorso al criterio del minor prezzo.

In particolare, ai sensi del co.3, devono essere aggiudicati secondo il criterio dell’OEPV – fatte salve le ipotesi di affidamento diretto – i contratti relativi: ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica; ai servizi ad alta intensità di manodopera; ai servizi di ingegneria e architettura e agli altri servizi di natura tecnica e intellettuale; ai servizi e alle forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che abbiano un carattere innovativo.

Ai sensi del co. 4, invece, le stazioni appaltanti possono – e non devono – ricorrere al criterio del minore prezzo, fatta eccezione per gli appalti ad alta intensità di manodopera, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni siano già definite dal mercato; in questi casi il legislatore impone di fornire adeguata motivazione e di indicare nel bando di gara il criterio applicato per determinare la migliore offerta economica.

Per quanto attiene agli affidamenti tramite procedura negoziata senza bando di cui alla precedente lett. b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’art. 95 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, procedono a loro scelta, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, all’aggiudicazione dei relativi appalti applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso.

La piena facoltà di scelta del criterio di aggiudicazione riconosciuta alle stazioni appaltanti per gli affidamenti sotto-soglia, oltre a essere confermata dall’art. 1 co. 3 del DL 76/2020, trova riscontro anche all’art. 36 co. 9-bis del D.Lgs. 50/2016.

Si osserva, inoltre, che l’attuale soglia – 40.000 euro – prevista dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, richiamato dall’art. 36 co. 9-bis, andrebbe innalzata secondo i nuovi limiti – sopracitati – fissati dalla Legge 108/2021, ciò al fine di renderla coerente con la volontà di semplificazione prevista dal legislatore.

In conclusione, fermo restando l’obbligo di scelta del criterio dell’OEPV nei casi stabiliti all’art.95 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, non si ravvisano limiti espressi per le procedure sotto-soglia; in questi casi, infatti, il ricorso al criterio del prezzo più basso non è eccezionale e pertanto non trova applicazione l’obbligo, ricavabile dall’art. 95 co. 4 e 5 del D.lgs. 50/2016, di motivare tale la scelta (in tal senso anche il Tar Calabria – Catanzaro, Sez. II, sentenza n. 2347 del 23/12/2021).

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