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03 Ottobre 2025

Parere MIT 3501/2025: il CRE deve sempre essere confermato dal RUP

Parere MIT 3501/2025: il CRE deve sempre essere confermato dal RUP

Il parere n. 3501 del 3 giugno 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce un aspetto importante relativo al certificato di regolare esecuzione (CRE) nei contratti pubblici sottosoglia, fugando ogni dubbio sulla necessità che sia il RUP a confermarlo in ogni caso.

L’allegato II.14 all’art. 38, comma 1 del Codice dei contratti pubblici introduce una significativa semplificazione: nei contratti sottosoglia per servizi e forniture, è possibile sostituire il più articolato certificato di verifica di conformità con il più snello certificato di regolare esecuzione.

Questo documento viene emesso dal direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC) e deve essere confermato dal responsabile unico del procedimento (RUP).

La questione sottoposta al MIT riguardava la possibilità di interpretare la norma in modo più flessibile, considerando l’eventuale nomina del Responsabile per la programmazione, progettazione ed esecuzione contrattuale (RP).

In particolare, si chiedeva se:

  • Quando il RUP nomina un RP diverso dal DEC, quest’ultimo possa confermare il CRE in luogo del RUP
  • Quando invece DEC e RP coincidono nella stessa persona, il CRE debba essere confermato obbligatoriamente dal solo RUP.

Il MIT ha fornito una risposta chiara e inequivocabile: il responsabile per la programmazione, progettazione ed esecuzione contrattuale non può mai sostituire il RUP nella conferma del certificato di regolare esecuzione.

Le motivazioni sono precise:

  • La norma richiede espressamente la conferma del RUP
  • Il RUP mantiene la responsabilità unitaria del procedimento anche quando delega operativamente alcune funzioni a un RP.

Il parere stabilisce quindi che, in ogni scenario possibile, il certificato di regolare esecuzione emesso dal DEC deve sempre essere confermato dal RUP:

  1. Quando RP e DEC sono soggetti diversi: il CRE emesso dal DEC non può essere confermato dall’RP, ma deve essere confermato dal RUP
  2. Quando RP e DEC coincidono: il CRE emesso da questa figura deve comunque essere confermato dal RUP (e non può auto confermarsi).

Questo parere ribadisce un principio fondamentale: nonostante le possibilità di delega e articolazione delle responsabilità previste dal Codice, il RUP rimane il punto di riferimento imprescindibile per la validazione finale degli atti contrattuali, garantendo così l’unitarietà della responsabilità amministrativa.

Le stazioni appaltanti dovranno quindi prevedere sempre il passaggio di conferma del CRE da parte del RUP, a prescindere dall’organizzazione interna delle funzioni e dalla nomina di eventuali responsabili di fase.

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