• CCNL e tutele equivalenti: Sentenza nr. 689/2025 del TAR Piemonte

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09 Maggio 2025

CCNL e tutele equivalenti: Sentenza nr. 689/2025 del TAR Piemonte

CCNL e tutele equivalenti: Sentenza nr. 689/2025 del TAR Piemonte

Con Sentenza nr. 689/2025 il TAR Piemonte, seconda sezione, ha respinto un ricorso presentato da un operatore economico nei confronti del Comune di Mappano e della Città Metropolitana di Torino, relativamente all’esclusione dalla gara d’appalto per la gestione dell’asilo nido comunale. L’operatore economico ricorrente ha partecipato alla procedura classificandosi primo con un’offerta che prevedeva l’applicazione del “CCNL Aninsei” in luogo del “CCNL Cooperative Sociali” richiesto dalla lex specialis di gara.

La stazione appaltante ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa sulla presunta equivalenza dei due contratti. Dopo una approfondita valutazione e un parere legale, è stato ritenuto che il CCNL Aninsei non offrisse tutele economiche e normative equivalenti, portando così all’esclusione dell’operatore economico.

Questo ha quindi impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Piemonte, sostenendo che l’esclusione fosse illegittima sulla base di un’unica composita censura rubricata “Violazione e falsa applicazione di legge – violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 41, 108 e 110 del d.lgs. 36/2023 – violazione e falsa applicazione della legge di gara, in particolare dell’art.4 del Capitolato Speciale, dell’art.3 e dell’art.17 del Disciplinare di gara; – violazione e falsa applicazione dell’art. 41, commi 13 e 14, del d.lgs n. 36/2023; – violazione e falsa applicazione della Circolare INL 2 del 2020 e della Delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023 e, in particolare, della Relazione Illustrativa; – violazione dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria – violazione e falsa applicazione dell’art. 41 e dell’art. 97 Cost.” alla quale, successivamente, con motivi aggiunti ha inserito anche l’”omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”.

Il TAR ha respinto il ricorso, muovendo da una premessa fondamentale.

Il Collegio ha chiarito sin dall’inizio i confini del thema decidendum, richiamando quanto già espresso in sede cautelare: il giudizio è limitato alla verifica di equivalenza tra i due contratti collettivi in termini di tutela dei lavoratori, e non alla legittimità della scelta del CCNL “Cooperative Sociali” da parte della lex specialis, non impugnata tempestivamente.

In tale ottica, il TAR ha ribadito la portata dell’art. 11 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che impone l’applicazione del CCNL indicato nella documentazione di gara, salvo che l’operatore economico non dimostri, già in sede di offerta, l’equivalenza delle tutele previste dal contratto alternativo.

Tale dichiarazione non è meramente formale, ma deve essere sottoposta a una concreta verifica da parte della stazione appaltante, la quale, ai sensi dell’art. 110 del Codice, può escludere il concorrente se accerta che il trattamento economico e normativo proposto è inferiore a quanto previsto per il settore di riferimento.

Il Legislatore, con questa impostazione, ha inteso tutelare i diritti minimi dei lavoratori, evitando che la concorrenza fra operatori economici si traduca in una riduzione delle tutele contrattuali, sia economiche che normative.

È in quest’ottica che la scelta della stazione appaltante viene elevata a parametro minimo inderogabile: qualsiasi contratto collettivo alternativo deve garantire condizioni almeno equivalenti.

Nel caso specifico, l’amministrazione ha ritenuto non equivalenti le tutele previste dal contratto “Aninsei”, rilevando differenze sostanziali sia nel trattamento economico — ad esempio in termini di scatti di anzianità e retribuzione della figura del coordinatore — sia nella disciplina normativa, come nel caso del trattamento in caso di malattia o delle tutele durante il periodo di prova.

Tale giudizio di non equivalenza è stato considerato dal TAR espressione di una discrezionalità tecnica legittima, fondata su una istruttoria approfondita e non viziata da errori logici o travisamento dei fatti.

Anche la recente evoluzione normativa — in particolare le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024 — non è risultata rilevante, poiché non ancora vigente al momento dell’esclusione, e comunque riferita a una diversa fattispecie.

Il TAR, inoltre, specifica che trattandosi di un provvedimento plurimotivato, l’esclusione si fonda su più ragioni autonome, e la fondatezza anche di una sola di esse è sufficiente a reggerne la legittimità. Ciò rafforza la tenuta dell’esclusione adottata dalla stazione appaltante. Vale, cioè, il principio per cui “in tema di atto plurimotivato la giurisprudenza, (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023) ha stabilito che “per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento“.

In definitiva, la sentenza afferma in modo netto il principio secondo cui l’equivalenza tra contratti collettivi, non può essere presunta, né può fondarsi su una semplice dichiarazione dell’operatore economico.

Si tratta di una valutazione tecnica rigorosa, che le stazioni appaltanti devono compiere nell’interesse della tutela dei lavoratori e della parità concorrenziale tra i partecipanti.

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